
La Corte precisa: “poiché la sospensione cautelare ha natura interinale e non sanzionatoria, il periodo di allontanamento dal servizio non può tradursi in una perdita definitiva del trattamento economico quando la sanzione disciplinare finale risulti insussistente o di entità non corrispondente al periodo di sospensione sofferto; in tal caso, spetta al dipendente la ‘restitutio in integrum’ per il periodo eccedente, salvo il limite dell’impossibilità di rendere la prestazione”. In particolare, “la nozione di «misura restrittiva della libertà personale» che rende obbligatoria la sospensione cautelare dal servizio va interpretata in coerenza con la funzione dell’istituto e con il principio di corrispettività delle prestazioni contrattuali, sicché l’automatica privazione della retribuzione è giustificata soltanto quando la misura cautelare impedisca in concreto lo svolgimento dell’attività lavorativa; ne consegue che l’obbligo di dimora o di firma o gli arresti domiciliari accompagnati da autorizzazione all’espletamento della prestazione lavorativa non legittimano, di per sé soli, la protrazione della sospensione cautelare obbligatoria né l’esclusione della ‘restitutio in integrum’”.
Fonte: ARANAGENZIA
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