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Il CCNL Funzioni Centrali 2022-2024 al punto 4 dell’art. 7 individua i soggetti della contrattazione collettiva integrativa: “I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa di sede territoriale o di sede unica sono: a) la RSU; b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL triennale”. Il Tribunale di Reggio Emilia sottolinea che “… è dunque sancito il diritto dell’organizzazione sindacale che possiede il requisito della rappresentatività a partecipare alle trattative sindacali a livello di contrattazione collettiva nazionale mentre sono escluse dalle trattative in sede di contrattazione integrativa le OOSS che non hanno sottoscritto il contratto nazionale”. Tale scelta risponde a logica non potendo il contratto integrativo derogare o comunque rimettere in discussione l’assetto complessivo fissato dal contratto collettivo nazionale: la contrattazione integrativa è infatti una contrattazione di secondo livello che si svolge sulle materie e nei limiti stabiliti dal CCNL; da ciò consegue che la condivisione del contratto collettivo nazionale rappresenta la condizione necessaria per partecipare alle trattative per la definizione della disciplina integrativa.
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