
In relazione al quesito in oggetto, si evidenzia che la disciplina, introdotta dall’art. 36 del CCNL dell’area Funzioni Locali del 16.07.2024, a favore dei dirigenti che vengano assegnati, previa convenzione, dalle amministrazioni di appartenenza presso altri enti per periodi predeterminati, non pone, in linea generale, alcuna limitazione soggettiva legata ai ruoli, funzioni o particolari specializzazioni. Detta disciplina, da un lato fornisce un utile strumento di gestione a favore di Enti temporaneamente meno strutturati, dall’altro, introduce un beneficio economico a titolo di retribuzione di posizione e risultato, in aggiunta al trattamento economico spettante a favore del dirigente utilizzato.
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