L’assegno ad personam del dirigente a contratto art. 110, non rileva ai fini del limite del salario accessorio dell’anno 2016 – Corte dei Conti Lombardia delibera n. 233/2024

L'assegno ad personam del dirigente a tempo determinato non rileva ai fini del limite del salario accessorio dell'anno 2016 - Corte dei Conti Lombardia delibera n. 233/2024

Il Comune di Sovere ha sottoposto a questa Sezione di controllo una richiesta di parere, ai sensi dell’art. 7, comma 8 della legge n. 131/2003 per una lettura coordinata tra il disposto di cui all’art. 110, comma 3, del d.lgs. N. 267/2000 e le norme afferenti la spesa per il personale. Nello specifico, il Sindaco richiede: “conferma che la spesa correlata al predetto profilo vada considerata entro il limite di cui all’art. 1 co. 557 e 562 della L. 296/2006 (media spesa personale triennio 2011-2013)”;“se l’eventuale costo del salario accessorio (indennità di risultato e di posizione) correlato alla figura sia da considerarsi impattante anche ai fini del rispetto del limite di cui all’articolo 23, comma 2, del d.lgs. N. 75 del 2017 (quota salariale accessoria complessiva dell’ente anno 2016)”;“se sia da calcolare al predetto fine (ossia impattante sul limite sa anno 2016) anche l’eventuale indennità ad personam che la giunta comunale intendesse eventualmente riconoscere al soggetto che verrà selezionato ad esito della necessaria preventiva procedura comparativa”. La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, rende il parere come segue: può affermare conclusivamente che le suesposte considerazioni riscontrano in termini positivi il primo quesito formulato dall’Amministrazione civica nel senso di confermare che la spesa correlata alla sostituzione del responsabile dell’area tecnica mediante un’assunzione ex art. 110, comma 1, del d.lgs. N. 267/2000 va considerata entro il limite di cui all’art. 1, commi 557 e 562, della ln 296/2006. Negli stessi termini si pone la soluzione al secondo quesito, in punto di impatto del costo del salario accessorio (indennità di risultato e di posizione) riferito alla figura assunta ex art. 110, comma 1, Tuel ai fini del rispetto del limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. N. 75 del 2017, a tenore del quale “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 , del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016 (…)”.

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Valorizzazione delle persone e produzione di valore pubblico attraverso la formazione. Principi, obiettivi e strumenti – Direttiva MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE del 14.01.2025

Alle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001

OGGETTO: Valorizzazione delle persone e produzione di valore pubblico attraverso la formazione. Principi, obiettivi e strumenti

Premessa
Lo sviluppo del capitale umano delle amministrazioni pubbliche è al centro della strategia di riforma e di investimento promossa dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): la formazione e lo sviluppo delle conoscenze, delle competenze e delle capacità delle persone costituiscono uno strumento fondamentale nella gestione delle risorse umane delle amministrazioni e si collocano al centro del loro processo di rinnovamento.
Il disegno e la concreta ed efficace attuazione delle politiche di formazione del personale sono una delle principali responsabilità del datore di lavoro pubblico e della dirigenza pubblica che ne esercita per legge le funzioni, specialmente quando preposta ad uffici dirigenziali con competenze generali in materia di gestione del personale. È compito del dirigente gestire le persone assegnate, sostenendone lo sviluppo e la crescita professionale.
La promozione della formazione costituisce, quindi, uno specifico obiettivo di performance di ciascun dirigente che deve assicurare la partecipazione attiva dei dipendenti alle iniziative formative, in modo da garantire il conseguimento dell’obiettivo del numero di ore di formazione pro-capite annue, a partire dal 2025, non inferiore a 40, pari ad una settimana di formazione per anno.

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BOZZA FOGLIO DI CALCOLO PER IL FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO DEL COMPARTO FUNZIONI CENTRALI AI SENSI DELL’IPOTESI DI NUOVO CNNL DEL 06.11.2024

Bozza di foglio di calcolo per la costituzione e utilizzo del Fondo del Salario Accessorio relativo al Comparto delle Funzioni Centrali, sulla base dell’Ipotesi di nuovo CCNL del 06.11.2024 relativo al triennio 2022/2024, in attesa della sottoscrizione definitiva del Contratto.

Download: Ipotesi nuovo Fondo salario accessorio Comparto Funzioni Centrali