Sulla questione non può che evidenziarsi, in primo luogo che, giuridicamente, all’atto della risoluzione di un rapporto di lavoro, vengono meno tutte le posizioni creditorie e debitorie riconducibili al sinallagma contrattuale e, di conseguenza, i diritti e gli obblighi spettanti in applicazione della disciplina prevista dal Contratto collettivo nazionale di lavoro. Con la novazione oggettiva del rapporto, che si determina all’atto della stipula di un nuovo e diverso contratto di lavoro, le tutele e gli obblighi derivanti dal CCNL possono nuovamente essere applicati al personale interessato.
Si ritiene che la questione posta possa essere correttamente inquadrata richiamando la disciplina contrattuale prevista in materia di periodo di prova. Ai sensi dell’art. 25, comma 2, secondo periodo del CCNL del 16 novembre 2022 “sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001” .Nei casi ove abbia trovato applicazione la richiamata previsione contrattuale (esonero del periodo di prova con consenso esplicito del personale cui sia stata attribuita una progressione verticale), il personale interessato, in quanto non soggetto al periodo di prova, non può avvalersi della speciale tutela prevista dal comma 10 del medesimo istituto giuridico, che, come noto, durante il periodo di prova dà ”diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione”. In queste fattispecie, pertanto, lo stesso personale potrebbe avvalersi dell’istituto della Ricostituzione del rapporto di lavoro disciplinata dall’art. 26 del CCNL del 16.11.2022.
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