Parere DFP-0015900-a-29-A-29/02/2024 sulla corretta interpretazione delle facoltà di stabilizzazione consentite dall’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e dall’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 – Dipartimento Funzione Pubblica

Parere DFP-0015900-a-29-A-29/02/2024 sulla corretta interpretazione delle facoltà di stabilizzazione consentite dall’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e dall’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 - Dipartimento Funzione Pubblica

La Funzione Pubblica ha fornito un chiarimento cruciale riguardante la stabilizzazione dei lavoratori precari e la valutazione dei servizi nei singoli enti in gestione associata. Con questo parere il Dipartimento risponde al quesito posto da un ente capofila di un Ambito Sociale Territoriale che include 22 piccoli Comuni convenzionati. Nello specifico il quesito verte sulla possibilità di stabilizzare sette assistenti sociali assunti a tempo determinato tramite concorso dall’Ente capofila, estendendo questa stabilizzazione agli altri Comuni dell’Ambito dove gli assistenti hanno lavorato.

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/dipartimento-funzione-pubblica/15005-2024-07-10-06-31-59.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

Riparto giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo – Procedura selezione mediante avviamento degli iscritti ai centri per l’impiego – TAR Lazio Sentenza n. 12194/2024  

Riparto giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo – Procedura selezione mediante avviamento degli iscritti ai centri per l’impiego - TAR Lazio Sentenza n. 12194/2024  

La procedura selettiva mediante avviamento degli iscritti ai centri per l’impiego ex art. 16 della L. 28 febbraio 1987, n. 56 non rientra nel novero dei concorsi, in relazione ai quali, in forza dell’art. 63, comma 4 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo. Simili procedure sono connotate dall’assenza di discrezionalità tecnica in capo all’amministrazione, che è unicamente “chiamata a svolgere un’attività meramente tecnico esecutiva di certazione” (cosí Cass., sez. lav., 12 maggio 2017, n. 11906). Di conseguenza, la controversia “è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che non è prevista una procedura concorsuale, ma una semplice chiamata su base numerica, secondo l’ordine delle graduatorie risultante dalle liste medesime, sicché coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria hanno un vero e proprio diritto soggettivo all’avviamento a selezione e quindi all’assunzione”. 

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/corti-appello-tribunali-tar/15004-sezione-i-sentenza-121942024-impiego-pubblico-riparto-giurisdizione-tra-giudice-ordinario-e-giudice-amministrativo-procedura-selezione-mediante-avviamento-degli-iscritti-ai-centri-per-limpiego.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

Funzioni Centrali – Requisito di partecipazione a concorso dirigenza – D.lgs. 165/2001 – Consiglio di Stato Sentenza n. 5340/2024

Funzioni Centrali – Requisito di partecipazione a concorso dirigenza – D.lgs. 165/2001 - Consiglio di Stato Sentenza n. 5340/2024

Ai fini della partecipazione a un concorso per dirigenti bandito dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, il servizio prestato presso una Fondazione controllata da una Regione non è equiparabile a quello prestato come dipendente presso un’amministrazione pubblica, in presenza di un bando di concorso che prevede il requisito di essere dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio. Il richiamo alla nozione di “pubblica amministrazione” veicolata in via generica dalla lex specialis del concorso non può che coincidere, su un piano sistematico, con quella propria dell’art. 1, D.lgs. n. 165 del 2001.

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/consiglio-di-stato/15002-sezione-vi-sentenza-53402024-impiego-pubblico–funzioni-centrali–requisito-di-partecipazione-a-concorso-dirigenza–dlgs-1652001.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni