La Corte con riferimento alla richiesta di parere di un ente locale circa il conferimento a titolo oneroso di incarichi e cariche in favore di soggetti già collocati in quiescenza, evidenzia che per essere legittimo necessita di una effettiva (e non elusiva) esclusione dal campo di applicazione del divieto previsto dall’art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95/2012. Il legislatore ha gradualmente introdotto una serie sempre più estesa di eccezioni al suddetto divieto, con deroghe espresse. Si tratta, quindi, di verificare se gli incarichi da conferire siano non solo astrattamente non ricompresi nel divieto normativo, in quanto non rientranti nell’elencazione tassativa della norma, ma comportino o meno lo svolgimento, in concreto, di funzioni riconducibili agli incarichi normativamente vietati.
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