Contratto solidarietà – art. 33 del Dlgs 165/2001 – Corte di Cassazione sentenza n. 16036/2024

Contratto solidarietà – art. 33 del Dlgs 165/2001 - Corte di Cassazione sentenza n. 16036/2024

Nell’ambito della procedura disciplinata dall’art. 33 del D.Lgs. n. 165 del 2001 la ricollocazione totale o parziale del personale in situazione di soprannumero o di eccedenza può essere ottenuta anche attraverso il ricorso al contratto di solidarietà, pur in assenza di intervento della cassa integrazione guadagni. Il contratto di solidarietà nell’ impiego pubblico contrattualizzato è applicabile a tutti i dipendenti dell’ente ma può disporre solo delle situazioni future mentre non può incidere retroattivamente su diritti già sorti né sanare i vizi degli atti adottati dal datore in assenza delle condizioni di legge. 

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