Premesso che, come espressamente previsto dal comma 5 dell’art. 13 del CCNL 16.11.2022, l’inquadramento del personale, vincitore o comunque utilmente collocato nelle graduatorie di procedure bandite prima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento, deve avvenire secondo le previsioni della Tabella B di Trasposizione, nel caso specie il personale verrà giustamente inquadrato nell’Area degli Operatori Esperti e, con riguardo al trattamento economico, se l’assunzione avviene dopo il 1° di aprile 2023, si applicherà il solo tabellare unico di area previsto nella Tabella G allegata al CCNL per il gli Operatori Esperti.
Atteso che, come disposto dall’art. 2, comma 2, del CCNL 16.11.2022, “gli effetti contrattuali decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto”, e che, per quanto riguarda gli stipendi tabellari, gli stessi, per effetto di quanto indicato all’art. 76, comma 1, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, di cui alla Tabella D (allegata in calce al CCNL) con le decorrenze retroattive ivi stabilite, si conferma che gli incrementi tabellari in esame, avendo una decorrenza retroattiva, devono essere garantiti anche ai dipendenti che risultino cessati dal servizio al momento in cui si dà applicazione al CCNL, ma che erano in servizio nel periodo – antecedente alla definitiva sottoscrizione del CCNL – coperto dai suddetti incrementi. Gli arretrati da corrispondere vanno ovviamente calcolati, nelle misure ed alle decorrenze indicate dalla citata Tabella D, fino alla data di cessazione dal servizio. Gli anzidetti incrementi spettano indipendentemente dalla causa di cessazione dal servizio (pensionamento o altro).
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