
L’art. 38, comma 8 dell’area della dirigenza Funzioni Locali nello stabilire che “Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” o “il fatto non costituisce reato”, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di assegno alimentare verrà conguagliato con quanto dovuto al personale di cui all’art. 1 del presente CCNL se fosse rimasto in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all’atto della sospensione, …omissis…” indica con precisione che al personale interessato, nei casi indicati al medesimo comma 8, si proceda al conguaglio con quanto dovuto al personale come se fosse rimasto in servizio, tenendo conto anche della retribuzione di posizione in godimento all’atto della sospensione.
Il riferimento alla posizione in godimento e il mancato riferimento all’indennità di struttura complessa, che è comunque diretta applicazione – per quanto attiene la Sezione Dirigenti Amministrativi, Tecnici e Professionali del CCNL in esame – della posizione in godimento per l’incarico di direttore di struttura complessa, indica che nel caso prospettato sia oggetto di conguaglio anche tale voce retributiva. D’altra parte, se fosse rimasto in servizio, il dirigente interessato avrebbe percepito l’indennità di cui trattasi.