LE SPESE PER GLI INCENTIVI TECNICI NON RILEVANO SULLA SPESA DI PERSONALE AI FINI DEI CALCOLI DEI LIMITI ASSUNZIONALI – CORTE DEI CONTI LOMBARDIA N. 73/2021

LE SPESE PER GLI INCENTIVI TECNICI NON RILEVANO SULLA SPESA DI PERSONALE AI FINI DEI CALCOLI DEI LIMITI ASSUNZIONALI - CORTE DEI CONTI LOMBARDIA N. 73/2021

La richiesta di parere del Sindaco del Comune di Samarate (VA) è articolata su due quesiti1. se, secondo il principio contabile di prevalenza della sostanza sulla forma (Principio contabile n. 18), la spesa riguardante gli incentivi tecnici rientra tra la spesa personale da considerare nel rapporto tra media delle entrate e la spesa personale per determinare la enti locali; 2. se, in caso di risposta affermativa al punto precedente, considerato che, secondo la nuova normativa, i comuni mediani come quello istante, con un rapporto entrate correnti / spesa di personale compreso fra il valore soglia medio e il valore soglia superiore (o “valore soglia di rientro della maggiore spesa “), devono mantenere sotto controllo e quindi costante detto rapporto, non potendolo incrementare rispetto a quello corrispondente registrato nell’ultimo rendiconto della gestione approvato, sono tenuti a liquidare gli incentivi per le funzioni tecniche anche nel caso in cui questo determinerebbe l’incremento di tale rapporto. “In sintesi, la Sezione ritiene che si deve dare risposta negativa al primo quesito e che le spese sostenute per gli incentivi tecnici non costituiscano spesa per il personale ai fini della determinazione della capacità assunzionale, secondo la nuova normativa dell’art. 33 c.2 del dl 34/2019 e ss.mm.ii. Il secondo quesito posto dal Comune di Samarate (VA) risulta assorbito dalla risposta al primo. incremento di tale rapporto. “In sintesi, quindi, la Sezione ritiene che si debba dare risposta negativa al primo quesito e che le spese sostenute per gli incentivi tecnici non costituiscano spesa per il personale ai fini della determinazione della capacità assunzionale, secondo la nuova normativa dell’art. 33 c.2 del dl 34/2019 e ss.mm.ii. Il secondo quesito posto dal Comune di Samarate (VA) risulta assorbito dalla risposta al primo. incremento di tale rapporto. “In sintesi, quindi, la Sezione ritiene che si debba dare risposta negativa al primo quesito e che le spese sostenute per gli incentivi tecnici non costituiscano spesa per il personale ai fini della determinazione della capacità assunzionale, secondo la nuova normativa dell’art. 33 c.2 del dl 34/2019 e ss.mm.ii. Il secondo quesito posto dal Comune di Samarate (VA) risulta assorbito dalla risposta al primo.

Link al documento: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCLOM/73/2021/PAR

Pubblicità