La Sezione, in riscontro all’istanza di parere formulato dalla Città metropolitana di Genova, ritiene che l’incentivo per funzioni tecniche può essere previsto, nei regolamenti interni degli enti locali, nei soli casi in cui l’affidamento dei contratti sia avvenuto a seguito di “gara” (art. 113, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 50 del 2016), locuzione all’interno della quale la magistratura contabile ha incluso le procedure negoziate senza bando (di cui all’art. 63 del d.lgs. n. 50 del 2016, temporaneamente estese dall’art. 1 del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 110 del 2020) e gli affidamenti diretti ove “mediati” dalla previa richiesta di preventivi ad operatori economici (sul modello previsto dall’art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 50 del 2016, come novellato dall’art. 1, comma 20, lett. h), della legge n. 55 del 2019); l’incentivo per funzioni tecniche può essere previsto, nei regolamenti interni degli enti locali, in riferimento ad appalti di servizi e di fornitura di beni nei soli casi in cui, in ragione del rilevante importo contrattuale o della complessità dell’appalto, si possa procedere alla nomina del direttore dell’esecuzione del contatto, come figura distinta dal responsabile unico del procedimento, seguendo, tutto bene, le indicazioni contenute nelle Linee guida n. 3 dell’Autorità nazionale anticorruzione (approvate con delibera n. 1007/2017), riprese da precedenti pronunciamenti della magistratura contabile (in particolare, deliberazione n. 2/2019 / QMIG della Sezione delle autonomie). in riferimento ad appalti di servizi e di fornitura di beni nei soli casi in cui, in ragione del rilevante importo contrattuale o della complessità dell’appalto, si possa procedere alla nomina del direttore dell’esecuzione del contatto, come figura distinta dal responsabile unico del procedimento, seguendo, al tal fine, le indicazioni contenute nelle Linee guida n. 3 dell’Autorità nazionale anticorruzione (approvate con delibera n. 1007/2017), riprese da precedenti pronunciamenti della magistratura contabile (in particolare, deliberazione n. 2/2019 / QMIG della Sezione delle autonomie). in riferimento ad appalti di servizi e di fornitura di beni nei soli casi in cui, in ragione del rilevante importo contrattuale o della complessità dell’appalto, si possa procedere alla nomina del direttore dell’esecuzione del contatto, come figura distinta dal responsabile unico del procedimento, seguendo, al tal fine, le indicazioni contenute nelle Linee guida n. 3 dell’Autorità nazionale anticorruzione (approvate con delibera n. 1007/2017), riprese da precedenti pronunciamenti della magistratura contabile (in particolare, deliberazione n. 2/2019 / QMIG della Sezione delle autonomie). le indicazioni contenute nelle Linee guida n. 3 dell’Autorità nazionale anticorruzione (approvate con delibera n. 1007/2017), riprese da precedenti pronunciamenti della magistratura contabile (in particolare, deliberazione n. 2/2019 / QMIG della Sezione delle autonomie). le indicazioni contenute nelle Linee guida n. 3 dell’Autorità nazionale anticorruzione (approvate con delibera n. 1007/2017), riprese da precedenti pronunciamenti della magistratura contabile (in particolare, deliberazione n. 2/2019 / QMIG della Sezione delle autonomie).
La Regione chiede di conoscere quale sia la normativa applicabile alla disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti in seguito al sisma del 24 agosto 2016, che ha interessato anche la popolazione dell’Umbria. la richiesta di parere fa poi riferimento alla circostanza che alla data del sisma era in vigore il regolamento adottato in applicazione della normativa precedente, vale a dire l’art. 93, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, mentre quello previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, è stato approvato solamente il 21 gennaio 2019 e pone dunque “la questione della normativa applicabile per la liquidazione degli incentivi”. In merito al primo quesito la Sezione ha chiarito che la liquidabilità degli incentivi è possibile esclusivamente nel caso in cui le prestazioni lavorative rientrino nell’elencazione dell’art. 113, comma 2, cit., Ritenuta tassativa dalla giurisprudenza, trattandosi di disciplina derogatoria rispetto al principio di omnicomprensività della retribuzione e, quindi, non suscettibile di estensione analogica e sempre che sussistano le altre condizioni previste, tra le qualipletamento di una pubblica gara.
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