La Sezione si esprime nel senso che la disposizione dell’articolo 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prescrive, nel rispetto delle condizioni previste dalla norma, la riduzione dei fondi della contrattazione in proporzione al numero dei dipendenti non più addetti al servizio esternalizzato, non risulta incompatibile con la nuova disciplina dell’articolo 33, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, che ha come fine quello di garantire il valore medio pro-capite del fondo atteso all’anno 2018.Così deciso nelle Camere di consiglio da remoto del 17 novembre 2020 e del 3 dicembre 2020.
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