22 Gennaio 2021 di carmignaniconsulenza Devono essere pubblicate le sole graduatorie definitive dei vincitori di concorso e non gli esiti delle prove intermedie o dei dati personali dei concorrenti non vincitori, non ammessi o che si sono ritirati – Garante per la Protezione dei Dati Personali ordinanza n. 9468523/2020 Link al documento: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9468523 Condividi: Condividi su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra) LinkedIn Condividi su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Facebook Condividi su Pinterest (Si apre in una nuova finestra) Pinterest Condividi su Telegram (Si apre in una nuova finestra) Telegram Condividi su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra) WhatsApp Invia un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra) E-mail Stampa (Si apre in una nuova finestra) Stampa Mi piace:Mi piace Caricamento...