Devono essere pubblicate le sole graduatorie definitive dei vincitori di concorso e non gli esiti delle prove intermedie o dei dati personali dei concorrenti non vincitori, non ammessi o che si sono ritirati – Garante per la Protezione dei Dati Personali ordinanza n. 9468523/2020

Link al documento: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9468523

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