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– rilevato che la presente controversia ha ad oggetto l’appello proposto avverso la sentenza con cui il Tar Veneto ha respinto il ricorso di prime cure, proposto dall’associazione odierna appellante avverso il diniego di accesso adottato dalle amministrazioni odierne appellate avverso l’originaria domanda di accesso;
– rilevato che, se tale istanza aveva ad oggetto l’acquisizione degli atti relativi all’attribuzione del bonus merito/valorizzazione a.s. 2015/2016 ed il prospetto analitico dei conseguenti compensi erogati al personale docente dell’istituto statale Malipiero di Marcon, il provvedimento di diniego adottato dal dirigente scolastico si fondava su ragioni di “tutela dei diritti relativi alla privacy dei singoli operatori della scuola”;
– atteso che, in disparte il rigetto dell’eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione e dell’espresso mancato approfondimento della verifica dell’integrità del contraddittorio, il non accoglimento del gravame di prime cure veniva motivato, dalla sentenza appellata, sulla scorta dell’interpretazione della disciplina di cui al ccnl del personale del comparto scuola svolta alla luce delle norme generali di cui agli artt. 24 comma 6 lett d) l. 241\1990 e 20 d.lgs. 33\2013;
– considerato che in sede di appello l’associazione originaria ricorrente censurava i passaggi motivazionali della sentenza del Tar Veneto, deducendo in specie la violazione delle norme del ccnl predetto nonché l’errata applicazione delle disposizioni sopra richiamate, ribadendo la necessità della cognizione completa dei dati richiesti, estesi al nominativo del singolo docente completo di incarico e di compenso;
– ritenuto che l’appello proposto non sia suscettibile di accoglimento;
– rilevato che preliminarmente, rispetto all’accenno formulato dal Tar in termini di inammissibilità, va ribadito il principio per cui, nonostante sia condivisibile la tesi per cui non può essere dichiarato inammissibile il ricorso avverso il diniego di accesso non notificato al controinteressato ove questi non sia stato precedentemente reso edotto dall’amministrazione, da tale condivisibile principio (che impedisce che il richiedente l’accesso debba essere maggiormente diligente rispetto alla stessa amministrazione cui l’istanza è stata notificata) non può tuttavia discendere che il giudice adito non sia tenuto (anche ex officio), ove ravvisi posizioni di controinteresse, ad ottemperare all’obbligo ex art. 116 cod. proc. amm. e ad imporre quindi la notifica del ricorso di primo grado alla parte controinteressata (Consiglio di Stato, sez. IV, 26 agosto 2014, n. 4308);
– atteso che nel caso di specie, peraltro, assume rilievo preminente la genericità della domanda di accesso, da cui non emergono elementi sufficienti anche a tale preliminare fine;
– considerato che, rispetto al merito della domanda e delle argomentazioni esposte dal Tar a sostegno del diniego, l’art. 20 d.lgs. 33 cit. effettivamente statuisce, in termini di principio in ordine agli obblighi di pubblicazione – e quindi in termini di generale accessibilità – che “le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti”;
– rilevato che nel caso in esame l’istanza di accesso risulta formulata da un’associazione sindacale del settore a fronte della quale, in disparte il generale limite predetto, si pone il problema della verifica di uno specifico interesse ulteriore;
– considerato che nella presente fattispecie, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, le organizzazioni sindacali nella loro domanda di accesso non hanno indicato né altrimenti motivato le specifiche ragioni che renderebbero necessaria la conoscenza dell’ammontare erogato a ciascun docente;
– atteso che in tale contesto non è certo invocabile ex officio la generale attività di tutela svolta dalle associazioni stesse, anche in considerazione del fatto che, rispetto all’attribuzione dei premi in questione, potrebbe sorgere un evidente controinteresse fra soggetti iscritti alla medesima organizzazione sindacale (sul punto cfr. ex multisConsiglio di Stato, sez. III, 09/08/2017, n. 3972);
– rilevato che da ciò ne consegue il sorgere, in capo all’associazione istante, di un onere di specificazione degli interessi perseguiti (anche in connessione con la ipotizzabile proponibilità di un’azione a tutela della stessa libertà dell’azione sindacale in dipendenza di effetti distorsivi nell’applicazione dei criteri di attribuzione dei “bonus”), nonché dei soggetti – aderenti alla propria associazione o meno-, rispetto alla quale assume ulteriore rilievo dirimente, in termini di infondatezza della pretesa così come avanzata nel caso in esame, il limite generale dell’inammissibilità dell’accesso in caso di istanze che, come nel caso de quo, paiono preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni;
– considerato che, in definitiva, l’interesse qualificato prospettabile nella specie appare solo trasparire sullo sfondo di un’azione proposta, allo stato, in termini non coerenti rispetto al quadro normativo come sopra ricostruito;
– atteso che una sufficiente specificazione dell’interesse all’accesso esteso alle informazioni richieste con l’istanza in esame neppure può ricavarsi in astratto dalla disciplina del ccnl di settore;
– rilevato che, a quest’ultimo riguardo, l’art. 6 comma 2 in questione, se per un verso al punto o) invocato non prevede espressamente – come invece prevede il precedente punto n) – che le informazioni includano i nominativi del personale, per un altro verso in ambedue le disposizioni non prevede comunque un’informazione che abbini i nominativi del personale agli importi percepiti;
– considerato che, d’altronde, in assenza di una specificazione dell’istanza nei termini predetti l’opzione ermeneutica del tenore del ccnl appena richiamato, così come fatta propria dal Giudice di prime cure, appare coerente con il principio generale dettato dall’art. 20 d.lgs. 33 cit.;
– ritenuto che pertanto l’appello debba essere respinto, fatta salva la possibile riproposizione dell’istanza attraverso la necessaria specificazione;
– atteso che, a fronte della natura degli interessi coinvolti, sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
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