D I R I T T O
- Preliminarmente il Collegio dichiara la contumacia della convenuta CURRO’ Mirella Rita, nata a Vibo Valentia, il 17/5/1972, non avendo ella provveduto a costituirsi in giudizio nonostante la rituale notifica dell’invito a dedurre e dell’atto di citazione.
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- Va poi esaminata la richiesta di sospensione del giudizio, formulata dalla difesa della convenuta De Sossi, in attesa degli esiti di quello penale pendente innanzi il Tribunale di Vibo Valentia per i medesimi fatti.
La richiesta non può essere accolta.
Com’è noto, costante è ormai l’affermazione dei principi di autonomia e non pregiudizialità fra il giudizio penale ed il giudizio di responsabilità amministrativa, sia con riferimento agli esiti processuali diversi dal giudicato, sia in relazione a giudizi pendenti, per i quali sussiste autonomia di valutazione del giudice contabile anche con riferimento alle evidenze probatorie maturate nel giudizio penale (Corte dei conti, Sez. I, 14 ottobre 2008, n.426; 3 dicembre 2008, n.532; 19 maggio 2014, n.976).
Ed infatti i limiti dell’efficacia vincolante del giudicato penale ai sensi dell’art. 652 c.p.p. attengono al solo accertamento del fatto materiale, alla sua illiceità penale ed all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, rimanendo intatta l’autonoma valutazione del giudice contabile diretta a stabilire se l’accertamento dei fatti quale avvenuto in sede contabile – e quindi sotto profili del tutto diversi da quelli che interessano il giudice penale ai fini dell’accertamento del fatto reato – integri o meno condotte illecite produttive di danno erariale (Cass., SS.UU., 2 ottobre 2008, n.12).
Al riguardo il Collegio non può esimersi dal rilevare che la signora De Sossi nel procedimento penale è imputata del delitto di peculato, mentre nel presente giudizio di responsabilità è convenuta “in via sussidiaria” per omesso controllo sui mandati emessi nel settore Finanziario, sul quale aveva l’obbligo di verifica e controllo quale dirigente di Area.
Per le medesime considerazioni non sussistono i presupposti per una sospensione necessaria del giudizio di responsabilità – ex art. 295 c.p.c. – nella fattispecie all’esame, non solo per la dimostrata insussistenza di pregiudizialità logico-giuridica, ma anche tenuto conto che l’intero quadro probatorio riversato in atti dalla Procura attrice permette al Collegio di addivenire sin da ora ad una matura e ponderata decisione, risultando le condotte produttive di danno erariale già sufficientemente delineate e provate da quanto emerge dalla documentazione acquisita agli atti.
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- In via pregiudiziale va poi esaminata l’eccezione di prescrizione sollevata da entrambi i convenuti costituiti.
La responsabile del Servizio finanziario, signora De Sossi, esclude che l’imputazione di una culpa in vigilando attribuitale dal requirente sia compatibile con l’occultamento doloso del danno, ai fini del decorso del termine prescrizionale; dal canto suo, la difesa del Tesoriere contesta che, per come erano organizzate le modalità di formazione e pagamento dei mandati, possa esservi stato un occultamento doloso, in quanto le condotte della Currò si erano protratte per circa un triennio, producendo molteplici mandati.
L’eccezione di prescrizione è infondata.
Come ricordato dall’attore nella citazione e ribadito all’odierna udienza di discussione, l’occultamento doloso del danno – che, invero, non v’è dubbio ricorra nella fattispecie – comporta il differimento del termine prescrizionale anche nei riguardi dei convenuti per condotte colpose, ogni qualvolta queste ultime abbiano fornito un apporto causale nella produzione del danno insieme a concorrenti condotte dolose. Nella fattispecie il dirigente responsabile dell’area finanziaria viene chiamato insieme ad altri soggetti, a rispondere a titolo di responsabilità sussidiaria rispetto alle condotte poste in essere con dolo dalla convenuta Currò, principale artefice del danno erariale in contestazione.
In questo senso la giurisprudenza della Corte dei conti risulta orientata in maniera costante ed uniforme (cfr. Corte dei conti, Sez. II, n.60/2014, secondo cui va data “continuità all’indirizzo seguito da questa Sezione (Sez. II centr. app. sent. n. 641 del 21.10.2013; Sez. II centr. app., sent. n. 302 del 24.5.2012), secondo il quale la natura oggettiva dei presupposti d’operatività della disciplina del termine d’esordio della prescrizione del danno erariale in caso di occultamento doloso del danno di cui all’art.1 comma 2 L.20/1994 e s.m.i. (ossia la scoperta del danno), ne impone l’applicazione a tutti i concorrenti nel fatto dannoso, indipendentemente dal titolo soggettivo che illumina la condotta che realizza il concorso o la cooperazione e, quindi, anche in caso – come quello in esame – di concorrenti a titolo disomogeneo (dolo/colpa grave).
Di tali principi la Sezione territoriale ha fatto corretta applicazione, ritenendo che il termine prescrizionale deve farsi decorrere, ex art. 2935 cod. civ. dal momento in cui l’amministrazione ebbe contezza dei danni subiti … ossia dal momento della scoperta dell’occultamento doloso del danno.”).
Applicando i suesposti principi nel caso di specie, si ha che il dies a quo del termine di prescrizione decorre, anche per i chiamati a titolo di responsabilità sussidiaria e in concorso con la responsabile principale dott.ssa CURRO’, dal 12.09.2012, data dell’esposto denuncia del rag. Fortunato Sicari (sottoscritto anche dalla De Sossi), con cui l’Amministrazione provinciale veniva notiziata della irregolare emissione di numerosi mandati per prestazioni inesistenti.
L’eccezione di prescrizione va quindi reietta.
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- Così delimitato il campo, vanno vagliate partitamente le condotte contestate a ciascun convenuto.
In primo luogo viene in esame la condotta della convenuta CURRO’, alla quale, a titolo di dolo, è imputata la formazione di mandati di pagamento in favore di parenti e congiunti, nonché del coniuge Bruzzano Baldassarre, a fronte di prestazioni inesistenti, con il fine di appropriarsi delle risorse pubbliche indebitamente erogate dall’Amministrazione provinciale.
Ritiene il Collegio che nei confronti della Currò, rimasta contumace nel presente giudizio, siano stati provati tutti gli elementi costitutivi della responsabilità erariale a titolo di dolo, così che è agevole la formazione del libero convincimento di questo Giudice, cui soccorre, ad abundantiam, anche la valutazione di ulteriori elementi, quali l’interruzione del rapporto di lavoro della stessa con l’Amministrazione danneggiata nello stesso giorno in cui veniva da questa diffidata alla restituzione della somma indebitamente sottratta ed il suo repentino trasferimento di domicilio in altro Comune lontano dalla sede di residenza anagrafica.
Gli esiti dell’indagine della Guardia di Finanza, versati agli atti del fascicolo di causa, dimostrano una piena coscienza e volontà del danno, una condotta appropriativa delle risorse pubbliche connotata da dolo, in quanto realizzata attraverso un’attività truffaldina dispiegatasi mediante molteplici macchinazioni ed artifizi.
I falsi mandati emessi in pagamento sono stati, in alcuni casi, falsamente formati dalla stessa Currò, con l’indicazione delle false causali di pagamento e con l’indicazione del numero di conto corrente bancario dei congiunti beneficiari; alcuni di essi recano firme la cui autenticità è stata disconosciuta dai rispettivi apparenti firmatari. Conclusivamente, per la convenuta va confermata integralmente la richiesta attrice. Il danno arrecato dalla stessa è pari all’ammontare dei diciotto mandati pagati per inesistenti titoli giuridici e causali, pari ad euro 1.281.525,70.
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- Diverse le posizioni del Responsabile del servizio finanziario, dott.ssa Armanda DE SOSSI e del Tesoriere, Banca MONTE dei PASCHI di SIENA s.p.a, le quali devono essere esaminate con riferimento ai rispettivi doveri di ufficio raffrontati alle condotte materialmente tenute da ciascuno.
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5.1. Quanto alla dirigente De SOSSI, esclusa una sua cooperazione dolosa, il Collegio tuttavia non può che condividere le argomentazioni di parte attrice, ravvisando a carico della convenuta, per la posizione apicale rivestita all’interno del Settore di competenza, un preciso dovere di vigilanza e controllo che, nella vicenda all’esame è stato dalla medesima più volte disatteso, con conseguente addebito di responsabilità gravemente colposa per culpa in vigilando. Depone in tal senso anche l’ulteriore circostanza che la convenuta ha formalmente riconosciuto come propria la firma apposta sui mandati contestati e ciò equivale ad ammettere la sua totale inosservanza dei doveri di controllo che le competevano nella qualità di responsabile dell’Ufficio preposto. Gli artt. 185 del T.U.E.L. e 34 del regolamento di contabilità appaiono sufficientemente chiari nel delineare il contenuto delle attività doverose in capo alla De Sossi, quale Responsabile del Servizio Finanziario, che, se correttamente osservate, avrebbero evitato la produzione del danno, prima fra tutte la verifica della esistenza di un titolo valido giuridico sottostante alla emissione dei mandati.
La prassi – se effettivamente esistente – di non provvedere alla preventiva verifica dei titoli giuridici per i quali il mandato veniva emesso e, quindi, inoltrato al Tesoriere per il pagamento, appare oltremodo perniciosa per l’amministrazione e la De Sossi, esercitando le funzioni di dirigente responsabile dell’Area finanziaria avrebbe perlomeno dovuto contrastarla se non interromperla. Né può valere la circostanza che i mandati da lei firmati fossero numerosi e giornalieri a sminuire la gravità della culpa in vigilando della quale ella si è resa responsabile.
In conclusione, va affermata la responsabilità sussidiaria della convenuta Armanda DE SOSSI. Tuttavia il Collegio reputa equo circoscrivere la responsabilità della Dirigente ai soli mandati di pagamento, irregolarmente emessi, che recano in calce la sua firma autografa e che sono stati prodotti dall’attore ed allegati al proprio fascicolo. Trattasi precisamente del mandato n.1136 del 9/3/2010, per € 87.540,00; del mandato n.1599 del 29/3/2010, per € 86.560,00; del mandato n.3162 del 24/6/2010, per € 98.755,00; del mandato n.3769 del 26/7/2010, per € 78.975,00; del mandato n.488 del 26/10/2010 per € 98.585,00; del mandato n.5539 del 15/12/2010, per € 17.550,00; del mandato n.5 dell’11/1/2011 per € 98.955,00; mandato n.455 dell’8/2/2011 per € 138.750,00; mandato n.1424 del 24/3/2011, per € 148.975,00; mandato n.2886 del 27/6/2011, per € 29.770,00; mandato n.4558 del 18/11/2011, per € 22.800, per il complessivo importo di euro 907.215,00. Rispetto a tale importo la DE SOSSI risponde a titolo di responsabilità sussidiaria fino alla concorrenza di euro 453.500,00, pari al 50% del danno alla cui produzione la medesima ha certamente concorso con la totale omissione di qualsiasi preventivo controllo sui mandati da lei direttamente sottoscritti.
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5.2. Quanto al Tesoriere Banca MONTE PASCHI di SIENA s.p.a. non si pone, ovviamente, un problema di firma autorizzatoria sui mandati, bensì quello di individuare entro quali limiti doveva essere esercitato il suo dovere di controllo, preliminare al pagamento dei mandati stessi.
Il tesoriere, secondo la convenzione di Tesoreria e secondo i principi generali in materia di verifica sui mandati, era tenuto al pagamento dei mandati qualora supportati da tutti i requisiti di forma ivi previsti, dovendosi, in caso contrario, astenere dall’effettuare il pagamento. Più precisamente, il pagamento di spese da parte del tesoriere è vincolato ai principi di cui agli articoli da 216 a 220 del T.U.E.L. i quali impongono una rigorosa verifica sui mandati di pagamento emessi; tale verifica, nella fattispecie, non appare puntualmente svolta, sicché risultano pagati dal Monte dei Paschi alcuni mandati privi dei requisiti di forma di cui all’art.185 del T.U.E.L., il tutto in violazione degli obblighi contrattuali assunti con l’Amministrazione comunale nella convenzione di tesoreria.
Rileva tuttavia il Collegio come non tutte le violazioni indicate dall’attore alle pag.8 e segg. della citazione ed elencate distintamente per mandato di pagamento rilevino ai fini della inosservanza degli obblighi del tesoriere, bensì solo quelle che rappresentano espressa inadempienza alle verifiche dei requisiti, di sostanza e di forma, di cui al richiamato art.185 del T.U.E.L., norma che costituisce integrazione necessaria e vincolante delle norme convenzionali disciplinanti lo svolgimento del servizio di tesoreria.
La giurisprudenza di questa Corte dei conti (Corte dei conti, Sez. giurisd. Abruzzo, 27 febbraio 2014, n.25) ha individuato in materia alcuni punti fermi, che possono essere così elencati:
– il necessario rispetto del regolamento di contabilità dell’ente, da parte del Tesoriere, discende direttamente dal testo unico enti locali e dalla convenzione di tesoreria, nella parte in cui i regolamenti dell’ente sono comunque richiamati;
– la necessità di affidamento del servizio di tesoreria a soggetti particolarmente qualificati, cui è richiesta una specifica diligenza professionale e capacità patrimoniale (art. 208 T.U.E.L.), è volta ad assicurare la massima garanzia e tutela all’ente e ai relativi creditori;
– il mancato rigoroso rispetto delle procedure di riscossione e di spesa, da considerarsi essenziali ai fini della legalità dell’azione amministrativa, è fonte di responsabilità in capo al tesoriere.
A quest’ultimo proposito appaiono destituite di fondamento le difese del tesoriere, più volte ribadite in seno alla memoria di costituzione, per le quali l’assenza di controlli era a monte, cioè in capo all’Amministrazione provinciale, sicché essa avrebbe finito col determinare una sorta di affidamento da parte del tesoriere. In realtà l’assenza di controlli va, sì, imputata all’Amministrazione nel suo complesso ed, in particolare e per come meglio sopra delineato, alla convenuta De Sossi, ma vale a qualificare anche le condotte del tesoriere il quale, dal canto suo, ha colpevolmente omesso quelle doverose attenzioni rispetto alle singole operazioni di pagamento dei mandati palesemente irregolari, finendo con il contravvenire con colposa negligenza ai propri doveri convenzionali.
Nella fattispecie all’attenzione del Collegio vanno quindi enucleati i seguenti mandati di pagamento palesemente privi dei requisiti di forma di cui all’ordinamento:
– mandato n.1599/2010 del 29/3/2010, privo delle indicazioni del creditore ed, in particolare, del codice fiscale o partita IVA (art.185, lett. e) T.U.E.L.) – cfr. all.4/A, nonché privo della firma del dirigente – cfr. all.4/B, per € 86.560,00. In questo caso le irregolarità andavano rilevate dal tesoriere e non potevano essere sanate attraverso l’emissione di mandati in successione.
– mandato n.4061/2011 del 6/10/2011, che reca solo l’indicazione e la sigla del “titolare di p.o.” e non del dirigente, per € 14.850,00.
Non possono invece ritenersi irregolari i mandati che recano il codice fiscale del quietanzante anziché quello del creditore, posto che l’art. 5 della Convenzione di tesoreria li prevede come alternativi e non cumulativi, e così pure per quanto riguarda l’indicazione del codice fiscale o della partita IVA. Nemmeno possono ritenersi irregolari i mandati che recano l’indicazione del “subimpegno” posto che nella medesima riga è indicato un provvedimento amministrativo che assolve all’onere di cui alla lett. g) della norma (“la causale e gli estremi dell’atto esecutivo, che legittima l’erogazione della spesa”). Tutti i mandati recano invece la indicazione del capitolo, il che assolve il requisito di forma di cui alla lett. c).
In conclusione la responsabilità sussidiaria del tesoriere può essere limitata alla somma complessiva di € 101.410,00, relativa ai due mandati pagati in carenza degli indispensabili presupposti formali e, quindi, deve ritenersi senza l’esercizio sugli stessi del dovuto controllo da parte del tesoriere, il che integra la condotta gravemente colposa che ne giustifica la condanna in via sussidiaria.
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- In conclusione, la domanda attrice merita parziale accoglimento, e pertanto il Collegio dispone la condanna, in via principale e a titolo di dolo, della dott.ssa CURRO’ Mirella Rita al pagamento, in favore dell’Amministrazione provinciale di Vibo Valentia, della somma di euro 1.281.525,70, oltre allarivalutazione monetaria, su base annua e secondo gli indici ISTAT, decorrente dalla data di emissione di ciascuno dei mandati di pagamento; oltre agli interessi legali dal deposito della presente sentenza al soddisfo.
Vanno, altresì, condannati, a titolo di responsabilità sussidiaria e per condotta gravemente colposa, la dott.ssa Armanda DE SOSSI, fino alla concorrenza di euro 453.500,00, ed il tesoriere Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., fino alla concorrenza di euro 101.410,00. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Per effetto della presente decisione, ai sensi dell’art. 686 c.p.c., il sequestro disposto a carico della dott.ssa CURRO’ Mirella Rita con l’ordinanza n. 65/2016 di questa Sezione giurisdizionale si converte in pignoramento, fino alla concorrenza dell’importo di euro 1.281.525,70 per cui è condanna.
- Q. M.
La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, ACCOGLIE PARZIALMENTE, nei limiti di cui in motivazione, la domanda attrice e, per l’effetto, CONDANNA, in via principale e a titolo di dolo, la dott.ssa CURRO’ Mirella Rita al pagamento, in favore dell’Amministrazione provinciale di Vibo Valentia, della somma di euro 1.281.525,70, oltre alla rivalutazione monetaria, su base annua e secondo gli indici ISTAT, decorrente dalla data di emissione di ciascuno dei mandati di pagamento; oltre agli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza all’integrale soddisfo.
CONDANNA, altresì, a titolo di responsabilità sussidiaria e per condotta gravemente colposa, la dott.ssa Armanda DE SOSSI, fino alla concorrenza di euro 453.500,00, ed il tesoriere Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., fino alla concorrenza di euro 101.410,00.
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