SI A RIMBORSI SPESE PER MISSIONI MA SOLO SE DISCIPLINATO NELLE CONVENZIONI ED ENTRO I LIMITI – CORTE DEI CONTI CAMPANIA DELIBERA N. 275/2016

Comune di Pratella. La Sezione ritiene che, nella fattispecie all’esame, debba trovare applicazione l’art.6, co. 12, del d. l. n. 78/2010 convertito dalla L. n.122/2010, il quale prevede che le Amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per missioni, anche all’estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco, del personale di Magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 % della spesa sostenuta nell’anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della richiamata disposizione costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. La Sezione, oltre a precisare che la giurisprudenza della Corte dei conti ha avuto già occasione di pronunciarsi in merito alla normativa di riferimento per analoghe fattispecie, richiama, altresì, quanto deliberato in argomento dalle Sezioni Riunite, con riguardo all’art. 45, co. 2 del CCNL del 16.05.2001, per i Segretari Comunali e Provinciali titolari di segreteria convenzionata, essendosi ritenuto che detto articolo non è stato reso inefficace dall’entrata in vigore dell’art. 6, comma 12 della legge n. 122 del 2010, stante la diversità della fattispecie (del. 9/2011), ritenendo che gli stessi principi debbano trovare applicazione al caso in esame, venendo anche qui in rilievo la necessità di sollevare il personale di servizio dalle spese sostenute per gli spostamenti fra le varie sedi istituzionali ove vengono espletate le funzioni in convenzione. L’accollo, da parte della pubblica amministrazione, di tale onere, anche in detta fattispecie, deve trovare la sua disciplina in ciascuna convenzione, avendo a mente che lo scopo di tale istituto e di tutta la normativa relativa al personale è quello di migliorare l’organizzazione degli Enti interessati al fine di fornire servizi più adeguati sia ai cittadini che alle imprese, nell’osservanza dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.

Link al documento: https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2270-29/06/2016-SRCCAM

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