La Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia – a fronte di due quesiti relativi alla possibilità di “incrementare” ex post il “fondo posizioni organizzative” rispetto all’importo complessivo dell’anno 2015, al fine di includere la retribuzione di posizione e di risultato relativa ad una figura di alta professionalità di nuova istituzione – ha dichiarato l’inammissibilità delle questioni poste in riferimento alla disciplina del fondo contenuta nei C.C.N.L. e, sulla base dell’art. 1, comma 236, della legge n. 208 del 2015, ha escluso tale possibilità.
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