GLI INCARICHI ART. 110 AI DIRIGENTI RIENTRANO NEI LIMITI DI SPESA FLESSIBILE – CORTE DEI CONTI AUTONOMIE DELIBERA N. 14/2016

Art. 110, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) – Computabilità degli incarichi dirigenziali conferiti nel tetto di spesa stabilito dall’articolo 9, comma 28, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78. La Sezione delle autonomie della Corte dei conti sulla questione di massima rimessa dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia con deliberazione n. 41/2016/QMIG, pronuncia il seguente principio di diritto: “Le spese riferite agli incarichi dirigenziali conferiti ex art. 110, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 2000 devono essere computate ai fini del rispetto del limite di cui all’art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010”.

Link al documento: https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1638-04/05/2016-SEZAUT

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3 thoughts on “GLI INCARICHI ART. 110 AI DIRIGENTI RIENTRANO NEI LIMITI DI SPESA FLESSIBILE – CORTE DEI CONTI AUTONOMIE DELIBERA N. 14/2016

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