FATTO
1. Con atto di citazione depositato il 09.04.2015 la Procura Regionale ha citato in giudizio Amorese Giuseppe per sentirlo condannare al pagamento, in favore del Comune di Corato, a titolo di colpa grave, della somma complessiva di €. 13.249,90, il tutto aumentato del maggior danno da svalutazione monetaria e di interessi legali dalla data della sentenza fino all’effettivo soddisfacimento del credito e con vittoria delle spese di giudizio.
2. Riferiva il Requirente pubblico che in data 26 Marzo 2012 perveniva una relazione concernente la verifica amministrativo-contabile effettuata dai Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica del M.E.F. presso il Comune di Corato. All’esito delle indagini svolte sarebbe stata accertata, fra le diverse irregolarità riscontrate, anche l’erogazione dell’incentivo previsto dall’art. 92 del D.lgs. 163/2006 in maniera difforme rispetto ai parametri di legge.
3. In particolare, la Procura attrice ha evidenziato che l’odierno convenuto, nella propria qualità di Dirigente del Settore Lavori Pubblici, con diverse proprie determinazioni, avrebbe proceduto a liquidare l’incentivo in narrativa in favore del personale dell’Ufficio Tecnico Comunale, nella misura del 2%, anche nel periodo di vigenza dell’art. 61, comma 7-bis del D.L. 112/08, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. n.196, relativo alla G.U. 21/08/2008, n.195) secondo cui a decorrere dal 1° Gennaio 2009, la misura dell’incentivo doveva essere ridotta allo 0,5%. Tale norma è stata poi abrogata a decorrere dal 24.11.2010 dall’art. 35, comma 3, della legge 4 novembre 2010, n. 183, che ne ha ripristinato l’originaria misura del 2%.
4. La relazione ispettiva ministeriale concludeva per una contestazione di danno pari ad € 40.248,45 dal quale la Procura erariale – all’esito di attività istruttoria – ha detratto le somme per prestazioni effettuate prima dell’entrata in vigore dell’art.61, comma 7 bis del D.L. 112/08 ed, a seguito della spedizione dell’invito a dedurre e della parziale condivisione delle controdeduzioni del convenuto in punto di quantificazione del danno, ha definitivamente contestato, nella contestuale ricorrenza dell’elemento psicologico della colpa grave, quale danno risarcibile, la somma di Euro 13.249,90.
5. Nessuno si è costituito per il convenuto anche se, con nota versata a fascicolo in data 18.09.2015, la locale Procura ha depositato una memoria difensiva, ad essa inviata dal convenuto, con la quale costui informava dell’avvenuto intraprendimento delle iniziative recuperatorie – dal medesimo adottate nella qualità rivestita – nei confronti dei beneficiari delle somme indebitamente erogate.
All’udienza del 5 ottobre 2015 il Pubblico Ministero si è riportato agli atti scritti, insistendo per la condanna del convenuto.
La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione.
Considerato in
DIRITTO
La domanda proposta dalla Procura Regionale deve essere accolta integralmente.
Essa si fonda sul danno erariale cagionato dalla condotta tenuta da parte del Dirigente dell’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Corato per aver questi corrisposto in misura intera (pari al 2%) ai propri dipendenti l’incentivo di cui all’art. 92 del D.Lgs. 163/2006, pur nella vigenza del comma 7bis dell’art. 61 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 – introdotto all’articolo 18, comma 4-sexies, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Nello specifico, l’art. 92 sopra citato (rubricato “corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti”), nell’originaria formulazione, stabiliva che “una somma non superiore al due per cento dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro…a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all’art. 93 – comma 7 – è ripartita, per ogni singola opera o lavoro….tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano sicurezza…”. La norma modificativa di cui al citato comma 7bis stabilisce, di converso che “a decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale prevista dall’articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell’1,5 per cento, è versata ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere destinata al fondo di cui al comma 17 del presente articolo”. Il comma 7 bis riproduce, in sostanza, il comma 8 dell’art. 61 del D.L. 112/2008, abrogato con l’art. 1 – comma 10 quater- della legge 22 dicembre 2008, n. 201 ed è stato successivamente abrogato a decorrere dal 24.11.2010 dall’art. 35, comma 3, della legge 4 novembre 2010, n. 183, che ne ha ripristinato l’originaria misura del 2%.
La verifica dell’insorgenza di tale diritto in capo a chi ha posto in essere le attività di progettazione contemplate dalla norma citata, ha formato oggetto di una specifica pronuncia della Sezione delle Autonomie di questa Corte.
Con deliberazione n° 7/2009 del 23 aprile-8 maggio 2009, la detta Sezione ha esaminato funditus le implicazioni applicative delle disposizioni concernenti l’incentivo per la progettazione di cui all’art. 92, comma 5, del d. lgs. n° 163 del 2006 in seguito alla successione delle suindicate norme, risolvendo, in particolare, i dubbi interpretativi concernenti l’ambito dell’efficacia temporale della disposizione “riduttiva” di cui al comma 7-bis aggiunto all’art. 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (che riproduce sostanzialmente il comma 8 dell’art. 61 del decreto-legge n° 112 del 2008 abrogato con l’art. 1, comma 10-quater del decreto-legge n° 162 del 2008, convertito, con modificazioni, nella legge n° 201 del 2008). Essa, infatti, ha esaminato i contrastanti orientamenti formatisi sulla materia, da un lato quello del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con la circolare n° 36 del 23 dicembre 2008 (nel senso di ammettere che la riduzione percentuale di che trattasi opererebbe per tutta l’attività progettuale non ancora remunerata alla data del 1° gennaio 2009 e non solo per i lavori avviati dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina, e anche in presenza di contratti integrativi definiti secondo la previgente disciplina) e, dall’altro, quello delle Sezioni regionali di controllo (in termini, Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazione n° 40/2009 del 24 febbraio 2009, secondo cui i compensi erogati dal 1° gennaio 2009, ma relativi ad attività realizzate prima di tale data, sarebbero assoggettati alla previgente disciplina), stabilendo che le ricordate disposizioni debbono essere interpretate in armonia con i principi generali dell’ordinamento e, quindi, non possono avere efficacia retroattiva ed applicarsi anche in quei casi in cui le attività incentivate siano già state compiute, pervenendo alla conclusione che “il significato della disposizione contenuta nel comma 7-bis del D.L. 112/2008, convertito dalla legge 133/2008, va inteso nel senso che il “quantum” del diritto al beneficio, quale spettante sulla base della somma da ripartire nella misura vigente al momento in cui questo è sorto, ossia al compimento delle attività incentivate, non possa essere modificato per effetto di norme che riducano per il tempo successivo l’entità della somma da ripartire, per cui i compensi erogati dal 1 gennaio 2009, ma relativi ad attività realizzate prima di tale data, restano assoggettati alla previgente disciplina, ossia a quella contenuta nell’art. 92 – comma 5 – del codice dei contratti pubblici, prima della modifica apportata con il comma 7 bis – aggiunto all’art. 61 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.
Orbene, tanto premesso in termini generali, questa Sezione non ravvisa motivi per discostarsi dal suindicato orientamento della Sezione delle Autonomie, che ha trovato univoca e motivata conferma nella successiva attività consultiva delle Sezioni regionali di controllo (cfr. Sezione regionale di controllo per il Molise, 27/2009 del 28 aprile 2009; Sezione regionale di controllo per la Lombardia, 13 maggio 2009, nn. 209 e 210; Sezione regionale di controllo per il Piemonte, 13 maggio 2009, nn. 19 e 20; Sezione regionale di controllo per la Basilicata, 22 maggio 2009, n° 21, Sezione regionale di controllo per la Campania, 26 giugno 2009 n. 31).
Ciò posto in termini di contesto normativo, è emerso, dall’istruttoria svolta e non contestata da parte del convenuto con efficaci argomentazioni difensive, che le somme addebitate alla sua responsabilità costituiscano posta di danno certa ed attuale in quanto erogate pur in presenza di un espresso divieto normativo che, per il periodo considerato, aveva determinato un sensibile abbattimento nella misura degli incentivi di progettazione. Invero, il convenuto, in sede di audizione personale e di produzioni difensive precontenziose, non ha offerto elementi idonei a scalfire le contestazioni mossegli, limitandosi a trasmettere i provvedimenti con i quali, pur a fronte dell’inerzia dei responsabili dei servizi interessati, ha personalmente avviato l’attività di recupero delle somme corrisposte in violazione di legge. A tal proposito, è appena il caso di rilevare che, seppure tali circostanza sia astrattamente idonea a ridondare sull’attualità del danno, essa si riveli comunque ininfluente ai fini di interesse, atteso che non è stata fornita alcuna prova sul piano dell’effettivo ed integrale recupero delle somme, unico motivo che avrebbe consentito di valutare un possibile difetto di interesse ad agire della Procura attrice, idoneo a rendere inammissibile la domanda proposta.
Quanto all’elemento psicologico, reputa necessario questo Collegio evidenziare come la condotta del convenuto, all’epoca dei fatti responsabile dell’articolazione tecnica del Comune competente in materia, si connoti nei termini di gravità richiesti dalle norme in materia di responsabilità amministrativa ai fini dell’addebito in narrativa. Va, infatti, osservato come la norma in rassegna, al di là delle singole posizioni assunte da parte della giurisprudenza in prima battuta, ha poi trovato componimento nella pronuncia orientativa della Sezione delle autonomie e la sua formulazione lessicale non lascia spazi a significativi dubbi esegetici. Pertanto, non può ammettersi che essa non sia stata applicata per il Comune di Corato per un lasso temporale esteso e senza che ne sia stata neppure sospesa l’erogazione in attesa di un chiarimento della giurisprudenza, allo scopo di scongiurare il rischio (poi tradottosi in pericolo concreto) di effettuare erogazioni al personale successivamente rivelatesi indebite.
Atteso quindi che risultano integrati i presupposti per l’affermazione della responsabilità amministrativa del convenuto e tenuto conto che non sussistono ragioni per l’esercizio del potere riduttivo, reputa il Collegio che questi debba essere condannato al pagamento dell’importo di €. 13.249,90, oltre rivalutazione, secondo indici ISTAT, dalla data di ciascun pagamento sino alla data di deposito della presente sentenza ed interessi, nella misura legale, sull’importo rivalutato, dalla data di deposito della presente sentenza sino al dì dell’effettivo soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
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