I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE POSSONO FINANZIARE IL SALARIO ACCESSORIO SOLTANTO L’ANNO SUCCESSIVO – DELIBERAZIONE CORTE DEI CONTI TOSCANA N. 8/2016

Nel merito, la disposizione citata in premessa prevede, al comma 4, che “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.” Il comma 5 dispone che “In relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, dall’articolo 12 e dal presente articolo ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere utilizzate annualmente, nell’importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall’articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La restante quota è versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, del SSN. Le risorse di cui al primo periodo sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i conseguenti risparmi. I risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri la verifica viene effettuata dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il tramite, rispettivamente, dell’UBRRAC e degli uffici centrali di bilancio e dalla Presidenza del Consiglio – Dipartimento della funzione pubblica”.

La ratio della menzionata disposizione risiede nella voluntas legislatoris di conseguire ulteriori risparmi di spesa attraverso la riduzione dei consumi di beni e servizi all’interno delle amministrazioni pubbliche, ponendosi in essere piani di razionalizzazione finalizzati a favorire una maggiore efficienza ed economicità del ciclo della spesa pubblica. Si prevede, infatti, la facoltà di adozione, entro il 31 marzo di ogni anno, di piani triennali di razionalizzazione della spesa e di riordino e semplificazione amministrativa finalizzati al conseguimento di risparmi aggiuntivi di spesa, l’accertamento annuale a consuntivo dell’effettività di tali risparmi ove emerga inequivocabilmente il conseguimento degli obiettivi programmati e le conseguenti riduzioni della spesa, la certificazione degli stessi risparmi ad opera degli organi di controllo all’uopo deputati dalla normativa vigente ed, in fine, a scopo premiale, la destinazione al fondo per la contrattazione integrativa di una quota parte, da utilizzarsi annualmente, dei risparmi ottenuti. Appare sufficientemente chiaro come la norma recata àncori l’utilizzo di una quota parte dei risparmi attesi all’effettivo accertamento a consuntivo del raggiungimento, per ciascun esercizio finanziario, degli obiettivi fissati dal piano di razionalizzazione e quindi della riduzione di spesa che deve poi essere soggetta a certificazione ( c. 5:“(…)Le risorse di cui al primo periodo sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i conseguenti risparmi.(…)”). Pertanto, anche in considerazione – si aggiunga – del fatto che il fondo, nelle sue componenti costitutive, viene definito all’inizio dell’anno e successivamente certificato sotto il profilo della compatibilità economico-finanziaria, è evidente, stante il tenore normativo, come i risparmi aggiuntivi possano essere destinati, in quota parte, alla contrattazione integrativa e, dunque al fondo, solo con riferimento all’esercizio successivo rispetto a quello nel quale tali riduzioni siano state realizzate. Peraltro, di quanto detto in precedenza, sembra essere consapevole lo stesso ente richiedente ove afferma, nella propria formulazione dei quesiti rivolti a questa Sezione, che le economie “sono concretamente accertabili a consuntivo nell’anno successivo” e, dunque, solo in tale sede, come del resto è normativamente previsto, è possibile rilevare l’accertamento effettivo del raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani e i relativi risparmi di spesa.

Con specifico riferimento al secondo quesito e, segnatamente, se i beneficiari dei compensi finanziati con le maturate economie debbano essere la generalità dei dipendenti ovvero, anche per una parte di tali risorse, i dipendenti che hanno concretamente lavorato al conseguimento di dette economie, la menzionata disposizione prevede che i risparmi possano essere destinati alla contrattazione nella misura massima del 50 per cento, e di questa percentuale, la metà, deve avere ad oggetto l’erogazione dei premi previsti dall’articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche amministrazioni, quali strumenti finalizzati a valorizzare il merito e l’incentivazione della produttività e che consentono di premiare la generalità dei dipendenti dell’ente pubblico, sia pure sulla base della valutazione delle performances individuali degli stessi. Residua, pertanto, in capo all’ente, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, la valutazione circa la destinazione della seconda metà della detta misura massima del 50 per cento (pari al 25 per cento delle complessive economie), comunque nel rispetto di quanto rappresentato dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 2 del 21 gennaio 2013, ove si è affermato che “Il solo ambito in cui residua la possibilità di esercitare il potere discrezionale di destinazione delle economie risultanti dai processi di attuazione dei Piani triennali di razionalizzazione della spesa in senso compatibile con la ratio del divieto di cui al richiamato comma 2-bis, attiene, pertanto, alla quota di risorse (corrispondente all’importo massimo del 25 per cento delle economie effettivamente realizzate) resa disponibile per la remunerazione delle prestazioni suppletive del personale in servizio direttamente e proficuamente coinvolto nelle specifiche iniziative individuate dai suddetti Piani di ristrutturazione dei servizi e di razionalizzazione dei processi decisionali ed operativi finalizzati ad un accrescimento della produttività e dell’efficienza”.

Link al documento: https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=280-27/01/2016-SRCTOS

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