Ogni amministrazione pubblica, singolarmente o in forma associata, è tenuta a dotarsi di un Organismo
Indipendente di Valutazione della performance (O.I.V.), ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2009.
Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del servizio sanitario nazionale e gli enti locali sono tenuti, ai sensi del successivo art. 16, ad adeguare i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2009, ma non sono necessariamente obbligati ad istituire l’O.I.V.
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