Telemarketing, il Garante privacy sanziona Enel Energia per oltre 500mila euro. Dati dei clienti trattati a fini promozionali senza consenso – Provvedimento del 12 marzo 2026

Telemarketing, il Garante privacy sanziona Enel Energia per oltre 500mila euro. Dati dei clienti trattati a fini promozionali senza consenso - Provvedimento del 12 marzo 2026

Il Garante privacy ha irrogato a Enel Energia una sanzione di oltre 500mila euro per trattamento illecito di dati personali a fini di telemarketing e teleselling.

Il procedimento trae origine da un reclamo e due segnalazioni in cui si lamentava la ricezione di numerose chiamate indesiderate.

L’Autorità ha accertato che Enel Energia, anche mediante società terze, nel corso di contatti prettamente gestionali, sottoponeva ai clienti ulteriori offerte commerciali, in assenza di un’idonea base giuridica. Le proposte effettuate al termine dell’iter contrattuale di fornitura avvenivano infatti anche quando i clienti avevano manifestato un espresso diniego al trattamento dei dati per finalità di marketing.  

Nel corso del procedimento, sotto altro profilo, è altresì emerso che Enel Energia nelle procedure di ricontatto degli utenti, non aveva adottato misure tecnico-organizzative che escludessero il rischio di effettuare trattamenti illegittimi. Al riguardo, l’Autorità ribadisce che i titolari devono adottare modalità di acquisizione dei consensi in grado di verificare l’identità dell’interessato e garantire, dunque, la lecita provenienza dei dati personali. Tra queste, ad es., il double opt-in, un processo che richiede un comportamento attivo da parte degli utenti volto a confermare la volontà di ricevere comunicazioni promozionali, garantendo così maggiori tutele sia per gli interessati sia per i titolari.

Pertanto, oltre alla sanzione di 563.052 euro, il Garante ha ordinato a Enel di implementare misure adeguate affinché il trattamento dei dati personali degli interessati avvenga nel rispetto del Gdpr lungo tutta la filiera del trattamento.

Link: https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10233396

Attivo un nuovo strumento contro il telemarketing selvaggio Segnala ODM la piattaforma dell’Organismo di monitoraggio del Codice di condotta – Garante della Privacy

Attivo un nuovo strumento contro il telemarketing selvaggio Segnala ODM la piattaforma dell’Organismo di monitoraggio del Codice di condotta - Garante della Privacy

Da gennaio 2026 è attiva SegnalaODM, la piattaforma dell’Organismo di Monitoraggio del Codice di Condotta in materia di telemarketing e teleselling che consente agli utenti di segnalare eventuali violazioni da parte degli operatori aderenti.

L’attivazione della piattaforma rappresenta un ulteriore passaggio nell’attuazione del Codice di condotta in materia di telemarketing e teleselling approvato dal Garante privacy nel 2024 (https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb n. 9993890).

Prima di inviare una segnalazione all’Organismo di Monitoraggio, l’utente deve contattare l’operatore interessato. In caso di mancata o inadeguata risposta, e qualora il comportamento risulti riconducibile a una violazione del Codice di Condotta, sarà possibile procedere con la segnalazione tramite la piattaforma.

Per effettuare una segnalazione è necessario registrarsi al seguente link:
https://segnalaodmtelemarketing.it/homepage

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dell’Organismo di Monitoraggio:
https://www.odmtelemarketing.it/

Link: https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9993890

Telemarketing: Garante privacy, stop ai consensi “omnibus” – Garante della Privacy provvedimento del 27.02.2025

Telemarketing: Garante privacy, stop ai consensi “omnibus” - Garante della Privacy provvedimento del 27.02.2025

Il consenso alla cessione dei dati personali a terzi per finalità di marketing può considerarsi realmente libero soltanto se all’interessato sono garantiti una scelta effettiva e il controllo sui propri dati. L’utilizzo di formule generiche che non permettano di selezionare la singola categoria merceologica delle offerte commerciali desiderate (p.e. telefonia, forniture energetiche, servizi assicurativi, moda, auto ecc.), non è quindi in linea con la normativa privacy e non può far venir meno gli effetti della opposizione manifestata con l’iscrizione al Registro Pubblico delle Opposizioni. Lo stesso principio vale per form e informative che ostacolino l’esercizio dei diritti riconosciuti all’interessato in ordine alla scelta degli strumenti attraverso cui ricevere le comunicazioni promozionali.

È quanto affermato dal Garante privacy nel sanzionare Energia Pulita srl, società fornitrice di energia elettrica e gas, per aver trattato in modo illecito i dati di un centinaio di persone che si erano rivolte all’Autorità lamentando la ricezione di chiamate indesiderate effettuate in mancanza di un’idonea base giuridica e, in molti casi, utilizzando tecniche commerciali particolarmente insidiose.

Il ricorso a simili form per l’acquisizione del consenso, inoltre, non permette di esprimere una valida, consapevole e inequivocabile manifestazione di volontà, realizzando invece un’incontrollabile diffusione di dati personali a favore di una platea indistinta di operatori.

Nel corso dell’istruttoria dell’Autorità, è stato accertato anche che la società si è avvalsa di soggetti interni ed esterni all’organizzazione aziendale, violando gli obblighi gravanti sul titolare del trattamento riguardo all’individuazione, formazione, direzione e monitoraggio sull’operato dei soggetti designati. Oltre al pagamento della sanzione di 300mila euro, il Garante ha vietato alla società l’ulteriore trattamento dei dati personali dei segnalanti e le ha ingiunto di predisporre adeguati controlli sulla propria rete di vendita e implementazioni dei sistemi, per escludere che possano fare ingresso nel patrimonio aziendale contratti generati da contatti illeciti.

Link: https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10114967