La Mobilità volontaria va preferita all’Indizione di un nuovo concorso/selezione – Consiglio di Stato sentenza n. 4166 del 09.05.2024

La Mobilità volontaria va preferita all'Indizione di un nuovo concorso/selezione - Consiglio di Stato sentenza n. 4166 del 09.05.2024

Il Consiglio di Stato, sezione III, con sentenza 9 maggio 2024, n. 4166 conferma che la mobilità volontaria (quando l’amministrazione intende esperirla) è preliminare all’indizione di un nuovo concorso/selezione oltre a prevalere sullo scorrimento di graduatorie in corso di validità. Le ragioni che legittimano la preferenza tendenziale per la procedura di mobilità attengono a caratteri strutturali dell’istituto (sicché non necessitano di essere esplicitate di volta in volta) ovvero al maggior vantaggio per l’amministrazione procedente di acquisire personale già formato ed immediatamente operativo ed all’interesse del comparto pubblico, nel suo insieme, di vedere assorbito il personale e, così, realizzato un risparmio di spesa. Il carattere privilegiato e prioritario che, ai fini dell’approvvigionamento di personale, viene assegnato alla procedura di mobilità rispetto alla procedura concorsuale – attesi i suddetti standard di maggiore efficacia ed efficienza che solo la prima è in grado di garantire – spiega perché l’esistenza di una graduatoria concorsuale in corso di validità limiti l’indizione di un nuovo concorso, ma non prevalga sulla mobilità (vedi, ex multis, Consiglio di Stato, sezione III, nn.11605 e 2410 del 2022; 7792/2021; 6705 e 6041 del 2020 e 3750/2018. Nello stesso senso Consiglio di Stato, sezione V, n. 963/2021) e perché, non vi sia alcun obbligo per l’amministrazione di motivare la scelta di non procedere allo scorrimento della graduatoria vigente.

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La disciplina transitoria c.d. “taglia idonei” nelle graduatorie trova applicazione unicamente nella modalità modificata, anche nei concorsi banditi nel breve periodo di vigenza – TAR Lazio sentenza n. 6389/2024

La disciplina transitoria c.d. "taglia idonei" nelle graduatorie trova applicazione unicamente nella modalità modificata, anche nei concorsi banditi nel breve periodo di vigenza - TAR Lazio sentenza n. 6389/2024

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Parere in merito alla corretta interpretazione ed applicazione dell’art. 3 bis del DL 80/2021 – modalità di reclutamento – Dipartimento della funzione pubblica

Parere in merito alla corretta interpretazione ed applicazione dell’art. 3 bis del DL 80/2021 - modalità di reclutamento - Dipartimento della funzione pubblica

L’Ufficio per i concorsi e il reclutamento del Dipartimento della Funzione Pubblica riscontrando una richiesta di parere in merito all’interpretazione dell’art. 3 bis del DL 80/2021 precisa che “lo scorrimento della graduatoria, presuppone l’esistenza di posti vacanti disponibili in riferimento alla specifica posizione lavorativa alla quale si riferisce la procedura concorsuale/selettiva già espletata, nonché ai requisiti attitudinali e professionali che la stessa richiede (precisato anche al paragrafo n. 2 della circolare DFP – 5 del 2013). 

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/dipartimento-funzione-pubblica/14756-2024-04-17-07-34-29.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni