Con riferimento al requisito di partecipazione alle progressioni economiche all’interno dell’area di inquadramento ai sensi dell’art. 14 del CCNL 16.11.2022 è possibile valorizzare il tempo determinato espletato nella ex categoria D3 – ARAN CFL260

Con riferimento al requisito di partecipazione alle progressioni economiche all’interno dell’area di inquadramento ai sensi dell’art. 14 del CCNL 16.11.2022 è possibile valorizzare il tempo determinato espletato nella ex categoria D3 - ARAN CFL260

E’ orientamento consolidato della scrivente Agenzia ritenere che i periodi di lavoro a tempo determinato possono essere presi in considerazione ai fini della verifica del possesso del requisito di ammissione alla procedura di progressione economica, di cui all’art. 14 comma 2 lett. a) del CCNL 16.11.2022, a condizione che siano stati svolti nella medesima area/profilo o comunque equivalente. Considerato che la categoria D3 per effetto del CCNL del 21.05.2018 era stata ricondotta all’unica categoria giuridica D, nel caso di specie è sicuramente possibile ritenere che trattasi della stessa categoria/area.

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/funzioni-locali/7638-funzioni-locali-progressioni-economiche-orizzontali/14734-cfl260.html

Un dipendente cessato dal servizio in data 28 febbraio 2023, prima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento, utilmente collocato nella graduatoria di progressione economica, ai sensi dell’art. 14 del CCNL 16.11.2022, può essere beneficiario della stessa – ARAN CFL259

Un dipendente cessato dal servizio in data 28 febbraio 2023, prima dell’entrata in vigore del nuovo ordinamento, utilmente collocato nella graduatoria di progressione economica, ai sensi dell’art. 14 del CCNL 16.11.2022, può essere beneficiario della stessa - ARAN CFL259

Come da orientamento già espresso (CFL 234), le progressioni economiche attivate per il 2023 secondo la disciplina dell’art. 16 del CCNL 16.11.2022 hanno decorrenza 1° gennaio 2023, pertanto, tutti i dipendenti utili in graduatoria e beneficiari della progressione, in quanto in possesso dei requisiti previsti, acquisiranno il differenziale stipendiale dal 1 di gennaio, a prescindere dalla data di cessazione in corso d’anno.

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/funzioni-locali/7638-funzioni-locali-progressioni-economiche-orizzontali/14732-cfl259.html

Quota d’idonei relativa alle progressioni economiche orizzontali – Dipartimento della Funzione Pubblica parere del 27.03.2024

Si fa riferimento alla nota prot. 0000620, del 6 marzo 2024, con cui codesta Amministrazione ha chiesto di conoscere l’avviso di questo Dipartimento in merito alla “quota limitata” da applicare alle progressioni economiche all’interno delle aree, in conformità con quanto previsto dall’art. 14 del CCNL Funzioni Locali 2019-2021 e nel rispetto dell’art. 23, comma 2, del d. lgs. n. 150 del 2009.

Nella stessa nota l’Amministrazione ha, poi, circostanziato la richiesta, evidenziando che da diversi anni l’organico risulta composto da un unico dipendente a tempo indeterminato, nei cui confronti chiede se sia legittimo comunque prevedere in contrattazione integrativa il riconoscimento della progressione economica.

Ciò premesso, appare utile fornire il quadro normativo e contrattuale di riferimento in cui si colloca l’istituto oggetto della presente richiesta di parere.

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