Risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta – Corte di Cassazione Ordinanza 25517/2024

Risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta - Corte di Cassazione Ordinanza 25517/2024

In caso di soppressione dell’ente presso il quale un dirigente pubblico ricopriva un incarico, la risoluzione del rapporto di lavoro si configura come impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1463 c.c., e non come licenziamento, rendendo legittima la cessazione dell’ incarico senza necessità di conferire un incarico alternativo In caso di soppressione dell’ente presso il quale un dirigente pubblico ricopriva un incarico, la risoluzione del rapporto di lavoro si configura come impossibilità sopravvenuta della prestazione ex art. 1463 c.c., e non come licenziamento, rendendo legittima la cessazione dell’ incarico senza necessità di conferire un incarico alternativo.

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Dichiarazione mendace per l’incarico dirigenziale – Corte di Cassazione sentenza n. 5168/2024

Dichiarazione mendace per l'incarico dirigenziale - Corte di Cassazione sentenza n. 5168/2024

Il punto della causa in argomento riguarda una vicenda in cui, l’originario contratto di un incarico dirigenziale nell’ambito di un ente regionale fu stipulato sulla base di una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale l’incaricato dichiarò di avere conseguito la laurea in scienze politiche presso l’Università di OMISSIS, circostanza poi rivelatasi non vera. Per la Corte è indubbio che la P. A., a fronte di un’autocertificazione, possa in qualsiasi momento attivarsi per controllare la conformità al vero di essa, provvedendo ad adottare, in caso di accertata non veridicità, le conseguenti misure nei riguardi dell’interessato (art. 71 d.p.r. 445/2020). Tuttavia, è altrettanto indubbio che l’intero sistema delle autocertificazioni si basa su una presunzione di veridicità di esse che non consente di affermare che la già menzionata possibilità di controllo in capo alla P.A. sia equiparabile alla concreta conoscenza ab initio delle non veridicità successivamente emerse. Anzi, è del tutto corretto che, prima di affermare tale non veridicità, la P.A. abbia proceduto non solo alle verifiche in proprio presso l’Università di riferimento, ma anche, ad una previa richiesta all’interessato di chiarimenti, al fine evidentemente di appurare se vi fossero errori in ipotesi emendabili o quant’altro necessario, prima di dare per certo il ricorrere di una dichiarazione non veritiera e degli effetti invalidanti ad essa in ipotesi conseguenti. E’ evidente che la rilevanza della questione nel caso di specie, in quanto la salvaguardia rispetto alla eventuale nullità del contratto, ai sensi dell’art. 2126 cod. civ., non è assoluta, ma riguarda solo i periodi in cui il rapporto ha avuto materiale esecuzione e concerne gli effetti retributivi o comunque strettamente consequenziali alla prestazione del lavoro (v. per l’indennità sostitutiva delle ferie Cass. n. 15880/2002 ed invece, v., per le prestazioni previdenziali, quanto ritenuto da Cass. n. 10192/1996).

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PER L’INCARICO DI DIRIGENTE COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE NON SI PUO’ PRESCINDERE DAL POSSESSO DELLA LAUREA – CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 19187/2022

PER L'INCARICO DI DIRIGENTE COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE NON SI PUO' PRESCINDERE DAL POSSESSO DELLA LAUREA - CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 19187/2022

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