L’art. 39 comma 3 del CCNL 16.07.2024 prevede la possibilità di incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse variabili di cui all’art. 57, comma 2, lett. e) del CCNL 17.12.2020 di una misura non superiore allo 0,22 % del monte salari 2018 relativo ai dirigenti. Tale incremento, che decorre dall’anno 2022, può essere inserito nella costituzione del fondo della retribuzione di posizione e di risultato dell’anno 2024 – ARAN AFL91

L’art. 39 comma 3 del CCNL 16.07.2024 prevede la possibilità di incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse variabili di cui all’art. 57, comma 2, lett. e) del CCNL 17.12.2020 di una misura non superiore allo 0,22 % del monte salari 2018 relativo ai dirigenti. Tale incremento, che decorre dall'anno 2022, può essere inserito nella costituzione del fondo della retribuzione di posizione e di risultato dell'anno 2024 - ARAN AFL91

La clausola consente all’ente di stanziare dette risorse a decorrere dal 1/01/2022 e, quindi, anche per le annualità pregresse 2022 e 2023.

Qualora l’ente decida di stanziare anche per gli anni pregressi, potrà utilizzare le relative risorse una tantum nell’anno corrente, destinandole a retribuzione di risultato.

Link: https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/aree-dirgenziali/area-funzioni-locali/7747-area-funzioni-locali-trattamento-economico-dirigenza-enti-locali/15119-afl91.html?mod_search_orapphide=yes&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

L’istituto contrattuale del cd. “galleggiamento”, ex art. 41, comma 5, CCNL 16.05.2001 è ancora applicabile – ARAN AFL79

L’istituto contrattuale del cd. “galleggiamento”, ex art. 41, comma 5, CCNL 16.05.2001 è ancora applicabile - ARAN AFL79

Sì. L’art. 60 del CCNL 16.07.2024 dell’area FL, al comma 5, conferma l’applicabilità del cd. “galleggiamento”, prevedendo espressamente che “Gli enti assicurano, altresì, che nel complessivo rispetto dell’art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017 la retribuzione di posizione non sia inferiore a quella stabilita nell’Ente per l’incarico dirigenziale più elevato in essere o, in assenza di dirigenti, a quella più elevata, stabilita nell’Ente, per il personale con incarico di elevata qualificazione”.

In proposito, si osserva che gli Enti devono “assicurare” l’applicazione di tale istituto nel rispetto del limite di cui all’art. 23 comma 2 del D. Lgs 75/2017 nel suo complesso.

Link: https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/aree-dirgenziali/area-funzioni-locali/7842-area-funzioni-locali-segretari-comunali-e-provinciali/15095-afl79.html?mod_search_orapphide=yes&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

Foglio di calcolo del Fondo del Salario Accessorio del Comparto Funzioni Locali aggiornato – Strumenti di Lavoro

Foglio di calcolo del Fondo del Salario Accessorio del Comparto Funzioni Locali aggiornato - Strumenti di Lavoro