Individuazione del Responsabile e degli obiettivi nel PIAO sull’inclusione sociale e l’accessibilità delle persone con disabilità – Dlgs n. 222 del 13.12.2023

Individuazione del Responsabile e degli obiettivo nel PIAO sull'inclusione sociale e l'accessibilità delle persone con disabilità - DL n. 222 del 13.12.2023

DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2023, n. 222

Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità, in attuazione dell’articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227. (24G00004)Entrata in vigore del provvedimento: 13/01/2024

Art. 3 Piano integrato di attività e organizzazione

1. All’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, nell’ambito del personale in servizio, individuano un dirigente amministrativo ovvero un altro dipendente ad esso equiparato, che abbia esperienza sui temi dell’inclusione sociale e dell’accessibilità delle persone con disabilità anche comprovata da specifica formazione, che definisce specificatamente le modalità e le azioni di cui al comma 2, lettera f), proponendo la relativa definizione degli obiettivi programmatici e strategici della performance di cui al comma 2, lettera a), e della relativa strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo e degli obiettivi formativi annuali e pluriennali di cui al comma 2, lettera b). Le predette funzioni possono essere assolte anche dal responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell’ambiente di lavoro di cui all’articolo 39-ter, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, ove dotato di qualifica dirigenziale. I nominativi dei soggetti individuati ai sensi del presente comma sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica.
2-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, con meno di cinquanta dipendenti, possono eventualmente applicare le previsioni di cui al comma 2-bis, anche ricorrendo a forme di gestione associata».

Art. 4 Inclusione sociale e accesso delle persone con disabilità tra gli obiettivi di produttività nella pubblica amministrazione

1. Al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Nel valutare la performance individuale ed organizzativa di cui al comma 4 si tiene conto del raggiungimento o meno degli obiettivi per l’effettiva inclusione sociale e la possibilità di accesso alle persone con disabilità di cui all’articolo 5, comma 2-bis, anche ai fini dell’applicazione dei commi 5 e 5-bis del presente articolo.»;

b) all’articolo 5, dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:
«2-bis. Gli obiettivi, anche nell’ottica di una corretta allocazione delle risorse, assicurano l’effettiva inclusione sociale e le possibilità di accesso delle persone con disabilità.»;

c) all’articolo 9, comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta, in fine, la seguente:
«d-bis) agli indicatori di performance relativi al raggiungimento degli obiettivi derivanti dalla programmazione strategica della piena accessibilità delle amministrazioni, da parte delle persone con disabilità.».