Le ferie non godute possono essere cancellate soltanto dopo aver effettivamente messo in condizione il dipendente di fruirne – ARAN parere CIRU70

Le ferie non godute possono essere cancellate soltanto dopo aver effettivamente messo in condizione il dipendente di fruirne - ARAN parere CIRU70

La normativa contrattuale disciplina l’istituto delle ferie prevedendo all’art. 28 del CCNL 16.10.2008 che:

– le ferie sono un diritto irrinunciabile e le stesse  vanno fruite nel corso di ciascun anno solare, secondo le richieste del dipendente, tenuto conto delle esigenze di servizio (comma 9);

– compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi nel corso dell’anno (comma 10);

-la fruizione delle ferie deve avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno 2 settimane continuative di ferie nel periodo 1 giugno – 30 settembre (comma 10);

– nel caso si renda impossibile per il lavoratore la fruizione dell’intero periodo di ferie nel corso dell’anno di maturazione, lo stesso ha diritto a procrastinarne due settimane nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione (comma 12).

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