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Per la Corte “l’esercizio provvisorio del bilancio, concesso per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, comporta l’applicazione alle ‘Regioni che vi abbiano ricorso’ della sanzione interdittiva di cui 9, comma 1 quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, il quale prevede il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, ad eccezione delle assunzioni a tempo indeterminato previste dall’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Tale regola non è derogata dall’articolo 151 comma 1 della legge 18 agosto 2000, n.267, il quale, in quanto norma eccezionale perché derogatoria del principio della programmazione del bilancio, ai sensi degli articoli 1 comma 1 e 2 comma 1 della legge 18 agosto 2000, n.267, non è applicabile – in via di analogia legis o iuris – alle regioni, ma solo ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle comunità montane, alle comunità isolane e alle unioni di comuni”.
Link: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/corte-dei-conti/15510-sezione-regionale-di-controllo-per-la-sardegna-deliberazione-312025par–divieto-assunzioni-di-personale–esercizio-provvisorio-del-bilancio.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni
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