Limite finanza pubblica art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017. Esclusione salario accessorio dei dipendenti impegnati nella costituzione di un Ufficio di piano – CORTEDEI CONTI Sezione regionale di controllo per la Liguria Deliberazione 71/PAR del 7/8/2026

Limite finanza pubblica art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017. Esclusione salario accessorio dei dipendenti impegnati nella costituzione di un Ufficio di piano - CORTEDEI CONTI Sezione regionale di controllo per la Liguria Deliberazione 71/PAR del 7/8/2026

La Sezione regionale di controllo per la Liguria della Corte dei conti ritiene che le risorse destinate a finanziare il salario accessorio dei dipendenti impegnati nella costituzione di un “Ufficio di piano” possano essere escluse dal limite di finanza pubblica posto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75 del 2017 nei limiti delineati dalla giurisprudenza richiamata in motivazione dalla stessa (Corte conti, SSRR in sede di controllo, deliberazione 51/2011/CONTR, che ha trovato seguito nelle deliberazioni della Sezione delle Autonomie 2/2013/QMIG e 34/2016/QMIG; Corte conti, SRC Puglia, deliberazione 22/2012/PAR; deliberazione della Sezione delle Autonomie 6/2018/QMIG, Corte conti, SSRR, deliberazione 7/CONTR/2011; deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti 20/2017/QMIG e 23/2017/QMIG nonché, da ultimo, 10/2026/QMIG; deliberazione 26/2014/QMIG, e deliberazione 21/2014/QMIG della Sezione delle Autonomie; delibera di Sezione di controllo per la Liguria n. 105/2018/PAR; deliberazione della Sezione Emilia-Romagna 20/2021/PAR), in particolare ove siano finanziate da specifiche e tracciabili entrate aventi natura vincolata, finalizzate alla realizzazione di attività delegate o conferite da altri livelli istituzionali, e gli emolumenti economici riconosciuti vadano a remunerare un impegno effettivo e comprovabile di specifiche unità di personale in mansioni aggiuntive rispetto alle attività istituzionali di competenza.

Fonte: ARANAGENZIA

Link: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCLIG/71/2026/PAR

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L’incidenza dell’IVC sui differenziali economici relativi alle progressioni delle ex categorie del Comparto Funzioni Locali, a seguito del parere dell’ARAN Id 37607: Applicazione per il calcolo del costo delle progressioni storiche aggiornate, dei differenziali stipendiali e della nuova indennità di comparto – Strumenti di Lavoro

L'incidenza dell'IVC sui differenziali economici relativi alle progressioni delle ex categorie del Comparto Funzioni Locali, a seguito del parere dell'ARAN Id 37607: Applicazione per il calcolo del costo delle progressioni storiche aggiornate, dei differenziali stipendiali e della nuova indennità di comparto - Strumenti di Lavoro

A seguito del Parere ARAN Id 37607 che ha precisato che, dall’entrata in vigore del CCNL del Comparto Funzioni Locali del 23.02.2026 che ha decretato dal 01.04.2023 il passaggio alle aree professionali, l’IVC (indennità di vacanza contrattuale) dello 0,5% andava calcolata non solo sulle posizioni iniziali delle ex categorie ma anche sulle singole posizioni economiche di sviluppo storicizzate.

Tale fattispecie è stata completamente trascurata della Contrattazione Nazionale (sia dalla Parte Datoriale che dalla Controparte Sindacale), producendo una “stortura” contrattuale nel calcolo degli arretrati contrattuali, con effetti benchè limitati anche nella contrattazione decentrata integrativa.

Gli effetti di tale situazione sono sostanzialmente due, si devono conteggiare degli arretrati contrattuali da corrispondere ai dipendenti in servizio dal 01.04.2023 ad oggi (benchè di modica entità), si devono correggere i fondi del salario accessorio sia in entrata che in uscita con i valori aumentati delle progressioni economiche sulle ex categorie.

A tal fine è bene precisare, che tali aumenti non producono effetti reali sui fondi del salario accessorio in quanto dovrebbero essere a saldo zero, ovvero si dovrebbero più o meno compensare (oltre ad avere un impatto minimo), quindi non vale la pena riaprire contrattazioni già concluse o ben avviate, quanto rimandare l’adeguamento dei valori al primo fondo del comparto utile.

Pertanto, alla luce di quanto previsto nel parere in oggetto, occorre intraprendere le seguenti azioni:

  1. In entrata sul fondo del comparto, ricalcolare l’incremento delle risorse stabili, relativo agli incrementi contrattuali del CCNL del 16.11.2022, considerando gli aumenti dell’IVC per tutte le posizioni economiche, relative al personale allora in servizio;
  2. In uscita sul fondo del comparto, calcolare i valori corretti delle progressioni economiche sulle ex categorie storicizzate, relative al personale attualmente in servizio;
  3. Calcolare gli arretrati contrattuali, derivanti dal calcolo del corretto valore delle progressioni economiche sulle ex categorie storicizzate che incorpora l’IVC allo 0,5%, dal 01.04.2023 fino ad oggi;
  4. Adeguare a regime gli stipendi sui nuovi valori, per il personale in servizio che conserva ancora le progressioni economiche storicizzate.

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