
La Sezione regionale di controllo per la Liguria della Corte dei conti ritiene che le risorse destinate a finanziare il salario accessorio dei dipendenti impegnati nella costituzione di un “Ufficio di piano” possano essere escluse dal limite di finanza pubblica posto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75 del 2017 nei limiti delineati dalla giurisprudenza richiamata in motivazione dalla stessa (Corte conti, SSRR in sede di controllo, deliberazione 51/2011/CONTR, che ha trovato seguito nelle deliberazioni della Sezione delle Autonomie 2/2013/QMIG e 34/2016/QMIG; Corte conti, SRC Puglia, deliberazione 22/2012/PAR; deliberazione della Sezione delle Autonomie 6/2018/QMIG, Corte conti, SSRR, deliberazione 7/CONTR/2011; deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti 20/2017/QMIG e 23/2017/QMIG nonché, da ultimo, 10/2026/QMIG; deliberazione 26/2014/QMIG, e deliberazione 21/2014/QMIG della Sezione delle Autonomie; delibera di Sezione di controllo per la Liguria n. 105/2018/PAR; deliberazione della Sezione Emilia-Romagna 20/2021/PAR), in particolare ove siano finanziate da specifiche e tracciabili entrate aventi natura vincolata, finalizzate alla realizzazione di attività delegate o conferite da altri livelli istituzionali, e gli emolumenti economici riconosciuti vadano a remunerare un impegno effettivo e comprovabile di specifiche unità di personale in mansioni aggiuntive rispetto alle attività istituzionali di competenza.
Fonte: ARANAGENZIA
Link: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCLIG/71/2026/PAR
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