Applicazione facile e intuitiva per il l’analisi organizzativa, consente di fare il calcolo dei carichi di lavoro e attuare una revisione della dotazione organica con la riorganizzazione del persoanle e la ridistribuzione del lavoro.
L’Applicazione è di facile e intuitiva implementazione, è personalizzabile e adattabile alla struttura e alle esigenze organizzative dell’Ente.
Guarda il tutorial dell’Applicazione:
Guarda il report di esempio sul Calcolo dei Carichi di Lavoro e la Riorganizzazione dei Dipendenti:
Il Garante privacy ha sanzionato Bakeca srl, società che gestisce un portale di inserzioni gratuite, per aver trattato illecitamente i dati personali di una donna, il cui numero di telefono e la località di lavoro erano stati inseriti, a sua insaputa, in due annunci nelle categorie sensibili “massaggi-benessere” e “amore-incontri”. Uno degli annunci conteneva anche espressioni di natura intima particolarmente esplicite. La donna ha scoperto la presenza degli annunci dopo aver ricevuto telefonate indesiderate da sconosciuti. La rimozione è avvenuta solo dopo una segnalazione e una diffida inviate alla società. Successivamente, la donna ha presentato un reclamo al Garante.
Dall’istruttoria dell’Autorità sono emerse carenze nelle misure tecnico-organizzative adottate per prevenire usi impropri dei dati. In particolare, il portale consentiva di pubblicare informazioni riferite a terzi senza verificarne la titolarità o il legittimo utilizzo. Gli annunci della donna erano infatti stati inseriti da un soggetto sconosciuto, che aveva creato l’account utilizzando email temporanee, non riconducibili a una persona fisica.
Inoltre, il trattamento dei dati è risultato privo di una valida base giuridica e non conforme ai principi di correttezza e sicurezza, considerato, tra l’altro, che l’associazione del numero di telefono della donna a contenuti espliciti ha avuto conseguenze rilevanti sulla sua sfera personale. Alla luce delle violazioni riscontrate, il Garante ha irrogato a Bakeca srl una sanzione di 5mila euro e ha ordinato alla società di adottare misure tecniche e organizzative adeguate a verificare che l’utente che inserisce un contatto telefonico in un annuncio sia legittimato a farlo.
Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità della scelta di un Comune di sopprimere la qualifica dirigenziale del servizio avvocatura, affidando le funzioni di avvocato coordinatore a un dipendente di elevata qualificazione. La decisione si fonda sull’interpretazione dell’articolo 23 della legge 247/2012, che impone l’autonomia e l’indipendenza dell’ufficio legale e dei professionisti a esso assegnati, ma non richiede espressamente la qualifica dirigenziale del responsabile. L’iscrizione nell’elenco speciale presuppone la stabile costituzione dell’ufficio e l’attribuzione esclusiva degli affari legali, non già un determinato inquadramento organizzativo. L’autonomia professionale – ribadita anche dall’articolo 3 della stessa legge – si realizza attraverso la diretta dipendenza dal vertice politico-amministrativo dell’ente, senza intermediazioni con la restante struttura burocratica. In tale quadro, l’avvocatura comunale può essere composta da dirigenti, funzionari o da entrambe le figure, secondo le scelte discrezionali dell’ente, come già riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità.
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