
La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – ha chiarito che le risorse destinate al welfare integrativo del personale di Polizia Locale, quando finanziate con i proventi delle sanzioni amministrative ex art. 208 del Codice della strada, non sono soggette al limite del trattamento accessorio previsto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017. Le risorse destinate al welfare integrativo hanno natura non retributiva ma assistenziale-previdenziale, come già affermato dalla giurisprudenza contabile (Sezione Autonomie n. 17/2024/QMIG). L’art. 1, c. 124, l. 207/2024 ha stabilito che, in via generale, anche le risorse per il welfare integrativo concorrono al limite dell’art. 23, salvo che si tratti di fondi “riconosciuti a tale fine da specifiche disposizioni di legge o da previgenti norme di contratto collettivo nazionale”. L’art. 208, c. 4, lett. c), d.lgs. 285/1992 prevede che una quota pari al 50 per cento (ovvero in diversa misura ex comma 5 dello stesso art. 208) dei proventi da sanzioni stradali spettanti agli enti locali possa essere destinata, tra l’altro, a misure di assistenza e di previdenza per il personale appartenente ai Corpi e ai Servizi di Polizia municipale. Quand’anche si dovesse ritenere che la destinazione delle risorse al welfare integrativo del personale di Polizia locale non possa ritenersi impressa da una specifica disposizione di legge, integrando la detta finalità una delle possibili destinazioni che le amministrazioni locali possono imprimere ai proventi da sanzioni stradali, l’art. 98, c. 1, lett. b), del contratto collettivo relativo al triennio 2019-2021 e sottoscritto a novembre 2022, recependo l’art. 208, c. 4, lett. c), abilita espressamente le amministrazioni locali a devolvere i proventi anche a finalità assistenziali del detto personale, nell’ambito delle misure di welfare integrativo, secondo la disciplina dell’art. 82 del contratto collettivo (Sezione delle Autonomie n. 5/2019/QMIG, che valorizza, ai fini del vincolo sulle risorse – seppure in relazione alle finalità previste dal comma 5 bis dell’art. 208 – la fonte contrattuale). Ne consegue, quindi, che dette risorse possano ritenersi tuttora escluse dal limite normativo previsto dall’art. 23, c. 2, d.lgs. 75/2017.
Non è possibile attribuire il buono pasto al dirigente che effettua lavoro agile secondo la disciplina indicata dagli artt. 10 e 11 del CCNL Area Funzioni Centrali del 16/11/2023 – ARAN parere id: 35008

Le diverse modalità di prestazione del lavoro a distanza previste in via generale per i dipendenti pubblici sono di tre tipologie:
1) lavoro agile, che si caratterizza per l’assenza di precisi vincoli di luogo e di tempo;
2) lavoro da remoto, che si caratterizza per la presenza di precisi vincoli di luogo e di tempo;
3) telelavoro, che si caratterizza per la presenza di vincoli di luogo e l’assenza di precisi vincoli di tempo.
Il CCNL Area Funzioni Centrali ha previsto per il personale dirigente soltanto la modalità di cui al punto 1) e, pertanto, data l’assenza di precisi vincoli di tempo che non permette di avere un parametro temporale con cui calcolare l’esatta durata giornaliera della prestazione lavorativa, non è praticabile l’attribuzione del buono pasto ai dirigenti che svolgano la propria attività a distanza.
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Welfare integrativo e Limite ex art. 23, comma 2, del Dlgs 75/2017 – Corte dei Conti Lombardia delibera 79/2025

La Corte ricorda le restrizioni introdotte dall’articolo 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in base al quale, contrariamente all’orientamento espresso dalla stessa sul cosiddetto welfare aziendale antecedentemente all’introduzione di tale norma (deliberazione della Sezione delle autonomie n. 17/2024/QMIG del 9 ottobre 2024), dal 2025: “Ai fini del rispetto del limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, concorrono le risorse destinate, nell’ambito della contrattazione integrativa […], a benefici di natura assistenziale e sociale in materia di welfare integrativo, fatte salve le risorse riconosciute a tale fine da specifiche disposizioni di legge o da previgenti norme di contratto collettivo nazionale”. Le Amministrazioni pubbliche, pertanto, dal corrente anno dovranno considerare le risorse dedicate al welfare integrativo all’interno dell’ammontare complessivo di cui all’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, salvo che dette risorse non siano previste da leggi o siano state separatamente cristallizzate in previgenti norme di contrattazione collettiva. La Corte, sulla richiesta di parere del comune lombardo, così si esprime: «Non sono ravvisabili spazi, da colmare in via interpretativa, per ulteriori ipotesi di “ricalcolo” del tetto di spesa derogatorie o eccezionali, testualmente non previste dagli originari disposti dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, né dalle successive ed esplicite integrazioni recate dall’articolo 33, comma 2, del decreto – legge 30 aprile 2019, n. 34, o da altre specifiche disposizioni eccezionali». «Dal 1° gennaio 2025, inoltre, ai fini del rispetto del limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, concorrono le risorse destinate al cosiddetto welfare integrativo nei termini previsti dall’articolo 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2024, n. 207».
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