Sembrerebbe estendibile lo straordinario effettuato per l’emergenza sanitaria dai titolari di posizione organizzativa della polizia locale, se il servizio prestato viene assimilato al concetto di calamità naturale, ai sensi dell’art. 18 c. 1 lett e) del CCNL del 21.05.2018 del comparto Funzioni Locali, nei limiti di quanto finanziato dal Governo.
Dopo il parere favorevole della Conferenza Stato-città espresso il 15 aprile scorso, sono stati firmati i decreti che ripartiscono 2 specifici fondi assegnati al ministero dell’Interno dal decreto legge n. 18/2020 (articoli 114 e 115).
Il primo decreto, di 10 milioni di euro, firmato dal capo dipartimento per gli Affari interni e territoriali del ministero di concerto con il Ragioniere generale dello Stato, è finalizzato a contribuire alla spesa per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale di Polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane impegnato nei controlli sul rispetto delle norme di contenimento dell’epidemia da Covid-19, e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale.
La ripartizione tiene conto, secondo quanto previsto dal decreto legge, della popolazione residente e del numero di casi di contagio da Covid-19 accertati, allo scopo di calibrare gli interventi in relazione al grado di esposizione al rischio.
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