ACCESSO CIVICO ANCHE AI DOCUMENTI PRECEDENTI AL DECRETO – SENTENZA TAR CAMPANIA N. 5671/2014

accesso civico

1.1. Parte ricorrente, la JULIE ITALIA s.r.l., agisce per il riconoscimento del diritto di “accesso civico” ai sensi del D.lgs. 33/2013 in relazione alla propria istanza del 18.04.2014 con cui aveva chiesto l’ostensione degli atti che hanno portato all’assegnazione dei fondi del POR – FESR Regione Campania. Afferma, infatti, la ricorrente che la Regione avrebbe pubblicato sul proprio sito web esclusivamente l’indicazione dei beneficiari dei finanziamenti, del progetto e dell’importo finanziato, mentre sarebbe stata tenuta a pubblicare tutti i documenti di cui agli artt. 26 e 27 D.lgs. 33/2013.

1.2. Sostiene, poi, parte ricorrente che, alla propria richiesta, l’Amministrazione avrebbe opposto un sostanziale diniego con la nota 310872 del 07.05.2014 rimandando a un link dove non sarebbero presenti tutte le informazioni la cui pubblicazione è imposta dalle citate norme.

2.1. L’Amministrazione chiede il rigetto del ricorso affermando che:

-) la richiesta in oggetto sarebbe mal posta, trattandosi in realtà di un accesso cd. procedimentale classico (ex L.241/1990) per l’evidente interesse diretto della ricorrente;

-) gli atti richiesti sono stati formati prima dell’entrata in vigore del D.lgs. 33/2013 con conseguente applicazione solo della disciplina relativa all’accesso cd. procedimentale ex L. 241/1990;

-) comunque, per la genericità della richiesta, non riferita ad atti specifici, non era stato possibile soddisfare la pretesa del ricorrente.

2.2. All’esito dell’udienza camerale del 22.10.2014, il ricorso era trattenuto in decisione.

DIRITTO

3.1. In linea generale, va detto che, con il D.lgs. 33/2013, il legislatore italiano ha modificato la prospettiva del diritto di accesso; all’accesso procedimentale classico di cui gli artt. 22 e ss L. 241/1990, necessariamente collegato alle specifiche esigenze del richiedente (need to know), si è aggiunto il cd. accesso civico – mutuato anche dall’esempio degli ordinamenti anglosassoni (si veda il Freedom of Information Act, cd. FOIA statunitense) e da specifici settori dell’ordinamento (per la materia ambientale, v. la Convenzione di Aarhus, recepita con L. 195/2005) – che garantisce all’intera collettività il diritto di conoscere gli atti adottati dalla pubblica amministrazione in funzione di controllo generalizzato da parte dell’opinione pubblica e di piena realizzazione del principio trasparenza (right to know).

3.2. In questa prospettiva vanno lette le affermazioni di principio riportate ai primi articoli del decreto legislativo 33/2013 secondo cui la trasparenza:

– è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche» (art. 1 co. 1);

– «concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione»;

– è «condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino» (art. 1 co. 2).

3.3. Tali disposizioni, poi, sono pienamente e direttamente applicabili alle Regioni e agli Enti locali in quanto tutti gli obblighi contemplati dal decreto vengono intesi quali «livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione» (art. 1 co. 3).

4.1. Quanto precede dimostra non solo la piena applicabilità della disciplina all’ente intimato (che, del resto, non contesta questo aspetto), ma anche la necessità di interpretare le norme del decreto in modo funzionale a che venga effettivamente perseguita la finalità di rendere pienamente trasparente l’azione dei pubblici poteri, affinché vi sia piena attuazione del principio democratico e dei principi costituzionali.

4.2. Alla luce di tale conclusione, va analizzata l’eccezione dell’amministrazione relativa alla circostanza che le disposizioni del decreto (in vigore dal 20.04.2013) non sarebbero applicabili ad atti relativi a un bando “indiscutibilmente anteriore” all’entrata in vigore del decreto, perché relativo ai fondi POR FESR 2007-2013.

4.3. Ebbene, tale conclusione pecca di formalismo e, del resto, se il decreto fosse applicabile ai soli atti formatisi dopo la sua entrata in vigore, l’effettiva operatività delle sue disposizioni risulterebbe procrastinata anche in misura assai rilevante; si pensi, ad esempio, agli obblighi di pubblicazione delle piante organiche, dei dati organizzativi, dei dati sui compensi a favore dei titolari di determinati incarichi che, declinando il principio affermato dalla Regione, incorrerebbero nell’obbligo di pubblicazione solo allorché venisse adottato un “nuovo” atto in materia (ad es. di rideterminazione della pianta organica o del compenso), mentre non sarebbero da pubblicarsi gli atti che, pure, ‘reggono’ la situazione attuale, se perfezionatisi prima dell’entrata in vigore del decreto.

4.4. Il principio da affermare è, all’opposto, che gli atti che dispieghino ancora i propri effetti siano da pubblicare, nelle modalità previste, secondo quanto disposto dall’art. 8 co. 3 del d.lgs. 33/2013 che, appunto, prevede l’obbligo di pubblicare gli atti contenenti i dati previsti dal decreto medesimo «per un periodo di 5 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti». In tal senso, depone anche la circolare n. 2/2013 del 19.07.2013 del dipartimento della funzione pubblica (al par. 1.3, primo capoverso), con cui si è inteso fornire alle amministrazioni le prime indicazioni operative circa gli obblighi di pubblicazioni previsti dal decreto; essa chiarisce, infatti, che gli obblighi di pubblicazione divengono efficaci alla data di entrata in vigore del decreto senza che sia necessario attendere alcun decreto applicativo, così ribadendo, ulteriormente, la necessità che la disciplina divenga immediatamente effettiva.

4.5. Nel caso di specie, non è contestato che il programma POR FESR 2007-2013 fosse operativo all’atto dell’entrata in vigore del decreto e che la gran parte dei finanziamenti ancora oggi non sia stato erogata (si prevede di erogare tutto il finanziamento entro l’ottobre 2015; la quota più consistente del finanziamento, ancora erogato solo in ragione del 30% della somma stanziata, è, infatti, stata attribuita a un’agenzia di comunicazione ‘in house’ della Regione Campania; v. doc. depositato all’udienza del 22.10.2014 da parte ricorrente, relativo all’elenco affidamenti per il piano di comunicazione POR FESR); esso è, quindi, ricompreso negli obblighi di pubblicazione di cui al decreto e, del resto, tale conclusione è confermata dallo stesso contegno della Regione Campania che ha effettivamente pubblicato sul sito internet gli atti del relativo procedimento, pur se, come meglio si dirà a breve, non con la completezza richiesta dal d.lgs. 33/2013.

5.1.1. L’Amministrazione, poi, contesta che la parte ricorrente avrebbe dovuto far ricorso, comunque, all’accesso procedimentale classico di cui alla L. 241/1990 poiché si tratta di un soggetto potenzialmente interessato all’assegnazione dei fondi POR FESR; l’argomento è destituito di fondamento in quanto l’accesso civico è uno strumento che si aggiunge a quelli esistenti, senza eliderli, ma sovrapponendosi agli stessi.

5.1.2. L’accesso tradizionale di cui alla L. 241/1990 continua ad operare con i propri diversi presupposti e disciplina, ma la circostanza che un soggetto possa essere titolare di una posizione differenziata tale da essere tutelata con tale tipologia di accesso, non impedisce certo al medesimo soggetto di avvalersi dell’accesso civico, qualora ne ricorrano i presupposti. Per gli atti compresi negli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. 33/2013, quindi, potranno operare cumulativamente tanto il diritto di accesso ‘classico’ ex L. 241/1990 quanto il diritto di accesso civico ex D.lgs. 33/2013, mentre, per gli atti non rientranti in tali obblighi di pubblicazione, opererà, evidentemente, il solo diritto di accesso procedimentale ‘classico’ di cui alla L. 241/1990.

5.1.3. A ragionare diversamente, si giungerebbe al risultato che il cittadino privo di interesse specifico potrebbe far ricorso all’accesso civico di cui al D.lgs. 33/2013, mentre il soggetto portatore di un interesse specifico dovrebbe dimostrare i più stringenti presupposti sottesi all’interesse procedimentale di tipo tradizionale (art. 22 L. 241/1990). Anche tale eccezione è, quindi, priva di fondamento.

5.2.1. Infine, la Regione Campania contesta la genericità della richiesta che non le avrebbe consentito di capire quali siano gli atti di cui il ricorrente avrebbe chiesto la pubblicazione.

5.2.2. Tale contestazione, peraltro, rivela l’equivoco di fondo in cui è ricaduto l’ente intimato che continua a far applicazione dei principi di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/1990 rispetto a una richiesta di accesso civico ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 33/2013; la richiesta della parte (in atti) è chiaramente riferita agli elementi la cui pubblicazione obbligatoria è direttamente imposta dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 e, quindi, non necessita di particolari specificazioni. Gli atti contemplati dal d.lgs. 33/2013, quindi, ben possono essere richiesti facendo un sintetico riferimento alle norme che ne prevedono la pubblicazione.

6.1. Superata la questione circa l’‘an’ dell’obbligo di pubblicazione e la corrispondente sussistenza del diritto all’accesso civico secondo le modalità del decreto legislativo 33/2013, va esaminata la questione relativa alla correttezza dell’operato dell’Amministrazione che ha pubblicato solo talune informazioni e, in particolare, secondo quanto è dato rilevare dal documento depositato all’odierna udienza camerale da parte ricorrente (elenco affidamenti, cit.): a) il nome del beneficiario del finanziamento; b) l’indicazione del tipo di progetto; c) l’importo finanziato; d) la durata del servizio; e) l’importo liquidato.

6.2. Le norme invocate, artt. 26 e 27 d.lgs. 33/2013, da parte ricorrente stabiliscono, invece, quanto segue:

-) «1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro(…)» (art. 26 co. 1 e 2);

-) «1. La pubblicazione di cui all’articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:

a) il nome dell’impresa o dell’ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;

b) l’importo del vantaggio economico corrisposto;

c) la norma o il titolo a base dell’attribuzione;

d) l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;

e) la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario;

f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell’ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell’articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione» (art. 27).

6.3. Appare, quindi, evidente che non tutte le informazioni richieste siano state pubblicate e, in particolare, che manchino i documenti di cui ai punti d), e) ed f) del citato art. 27 d.lgs. 33/2013 ( d) l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato).

7.1. Tanto premesso, in ragione della fondatezza del ricorso nei termini appena precisati, deve essere ordinato all’amministrazione di pubblicare i documenti di cui alle lettere d), e) ed f) dell’art. 27 co. 1 d.lgs. 33/2013 con le modalità descritte nel secondo comma del medesimo articolo.

7.2. La novità della questione in rapporto alla questione di diritto intertemporale induce alla integrale compensazione delle spese di lite.

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SCHEMA DI REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A ESPERTI ESTERNI CON CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO

Art. 1

Oggetto, finalità, ambito applicativo

l. Il presente regolamento definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d’opera intellettuale ad esperti esterni di comprovata esperienza, in correlazione a quanto pre¬visto dall’art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001, e s.m.i., e dall’art. 110, comma 6 del d.lgs. n. 267/2000 (d’ora in avanti “incarichi”).

2. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, si identificano in prestazioni d’opera intellettuale, rese senza vin¬colo di subordinazione e senza coordinamento con l’attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli arrt, 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell’ente. Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:

a) incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d’interesse dell’ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell’ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;

b) incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell’ente;

c) consulenze, consistenti nell’acquisizione, tramite prestazioni professionali, acquisizione di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall’ente.

3. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e conti¬nuativa, si identificano in prestazioni d’opera intellettuale, rese nell’ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d’opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile, nonché dell’art. 409 del codice di procedura civile.

4. Il contratto d’opera disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l’oggetto della prestazione, i rap¬porti tra Committente e Contraente ed il compenso pattuito.

5. Il contratto d’opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente. Tali contratti non comportano obbligo di os-servanza di un orario di lavoro, né l’inserimento nella struttura organizzativa del Committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente.

Art. 2

Ricorso ai collaboratori esterni

l. La competenza all’affidamento degli incarichi è dei dirigenti dei Settori/Servizi che intendono avvalersene (di seguito: dirigenti competenti), i quali possono ricorrervi nell’ambito delle previsioni e con i limiti posti dal Bilancio di previsione e dal Piano esecutivo di gestione e in coerenza con gli indirizzi generali di gestione formulati dagli organi di governo.

2. Gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili ai conte-nuti professionali del personale in servizio presso l’ente.

Art. 3

Presupposti per il conferimento di incarichi professionali

I. Gli incarichi possono essere conferiti ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti la cui verifica deve analiticamente risultare dall’atto di conferimento:

a) l’oggetto della prestazione d’opera intellettuale deve corri¬spondere alle competenze istituzionali attribuite dall’ordina¬mento all’ente;

b) l’oggetto di cui alla letto a) deve essere preventivamente il¬lustrato mediante programmi di attività, o progetti specifici e determinati, da cui si rileva che per la loro realizzazione è richiesto l’apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità;

c) l’ente deve avere preliminarmente accertato l’inesistenza, all’interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell’incarico ovvero l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

d) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualifi¬cazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste la laurea ed eventualmente particolari abilitazio¬ni; autorizzazioni o qualificazioni, anche comportanti l’iscrizione ad albi e/o elenchi; sono fatti salvi i casi documentati di alta specializzazione in ambiti professionali particolarmente complessi, anche caratterizzati da elevata tecnologia o da contenuti particolarmente innovativi, riconducibili a nuove professionalità o a professioni non regolate specificamente;

e) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

f) l’importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere strettamente correlato alla effettiva utilità che può derivare all’ente dalla esecuzione della prestazione oggetto dell’incarico;

g) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della proce¬dura comparativa di cui all’art. 5, salvo quanto previsto dal successivo art. 7.

2. I programmi di attività, gli obiettivi c i progetti specifici e deter¬minati, di cui alla letto b) del precedente comma l, sono di regola individuati annualmente in sede di predisposi zio ne del Piano ese¬cutivo di gestione, fatta salva la facoltà della Giunta di formulare, in corso d’anno, indirizzi generali di gestione per l’attivazione delle collaborazioni di cui al presente regolamento. Gli incarichi sono conferiti nei limiti delle risorse previste in bilancio.

Art. 4

Accertamento delle condizioni per l’utilizzazione delle risorse interne

l. Allo scopo di accertare l’inesistenza, sotto il profilo qualitativo o quantitativo, all’interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell’incarico o, comunque, l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane già disponibili cd in servizio all’interno dell’ente, viene seguita la seguente procedura:

a) il dirigente competente invia al dirigente del Settore/Servi¬zio Risorse Umane [o al Segretario/Direttore generale] una relazione contenente la specificazione delle iniziative c delle attività nelle quali si articola il progetto o il programma di lavoro, per la cui realizzazione si rende necessario l’apporto del collaboratore esterno, e lo schema del disciplinare d’incarico, precisando altresì le caratteristiche professionali e curricolari richieste nonché la durata prevista per lo svolgimento del¬l’incarico;

b) il dirigente del Settore/Servizio Risorse Umane [o il Segreta rio/ Direttore generale] invia ai dirigenti degli altri Settori/Servizi apposita richiesta di accertamento;

c) i dirigenti degli altri Settori/Servizi forniscono una documen¬tata e motivata illustrazione dell’esito, positivo o negativo, dell’accertamento.

2. Gli incarichi possono essere conferiti solo all’esito negativo della verifica condotta dal dirigente del Settore/Servizio Risorse Umane (o dal Segretario/Direttore generale) e formalmente co¬municata al dirigente competente.

3. Al fine di agevolare le procedure di accertamento disciplinate nei commi l e 2, l’ente organizza una banca dati delle profes¬sionalità e delle specializzazioni possedute dai propri dipendenti, ai fini di un possibile utilizzo per finalità istituzionali, in luogo dell’affidamento di incarichi di lavoro autonomo.

Art. 5

Selezione degli esperti mediante procedure comparative

l. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei curricula professionali degli esperti esterni e, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio dei partecipanti alla selezione.

2. Il dirigente competente predispone un apposito avviso di selezione, da pubblicare all’Albo pretorio e sul sito internet dell’ente per almeno quindici giorni consecutivi, nel quale siano evidenziati:

a) i contenuti altamente qualificanti della collaborazione richiesta come risultano dal programma di attività, e dai progetti specifi¬ci e determinati dall’ente e consultabili in allegato all’avviso;

b) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione e alla prescritta procedura comparativa;

c) il termine, non inferiore a quindici giorni, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi curricula e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all’oggetto dell’incarico di collaborazione;

d) i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nelle domande di partecipazione alla selezione ed i punteggi disponibili per ogni titolo, le modalità della comparazione dei candidati (solo titoli o titoli e colloquio);

e) il giorno dell’eventuale colloquio;

j) le materie e le modalità dell’eventuale colloquio;

g) le modalità di realizzazione dell’incarico;

h) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell’incarico (occa¬sionale o coordinato e continuativo);

i) il compenso complessivo lordo previsto per il collaboratore o per il prestatore occasionale; l’entità del compenso deve essere strettamente correlato al valore del risultato che l’ente ritiene di poter conseguire con il rapporto di lavoro autonomo.

3. Per incarichi di importo inferiore a euro … , l’incarico profes¬sionale può essere conferito all’esito di una apposita indagine di mercato, espletata attraverso una lettera d’invito contenente gli clementi di cui al comma 2, da inviare ad almeno tre soggetti dotati dei requisiti necessari. Detti soggetti possono essere in¬dividuati tra quelli iscritti alle liste di accreditamento formate ai sensi del successivo art. 8.

Art. 6

Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative

l. Il dirigente competente procede alla selezione dei candidati che partecipano alla selezione, valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali e le esperienze illustrate dai singoli candidati secondo le indicazione dell’avviso, avuto riguardo alla

congruenza dei medesimi titoli con le esigenze e le finalità isti¬tuzionali che si intendono perseguire con l’incarico, secondo le indicazioni contenute nel programma o nel progetto.

2. Per la valutazione dei curricula, il dirigente può avvalersi di una commissione tecnica interna, anche intersettoriale, composta a titolo gratuito da dirigenti e funzionari, nominata con suo atto e dallo stesso presieduta.

3. Nel caso di selezione per titoli e colloquio, sono valutati pre¬ventivamente i titoli ed al colloquio sono ammessi solo i candidati che hanno conseguito i punteggi più elevati nel numero massimo di … ; il punteggio per il colloquio non può essere superiore ad un terzo del punteggio massimo previsto per i titoli.

4. All’esito della valutazione dei curricula e dei colloqui, ove richiesti, è stilata una graduatoria di merito secondo l’ordine de¬crescente dei punti attribuiti a ciascun partecipante alla selezione, approvata con atto motivato del dirigente competente.

5. Il candidato risultato vincitore è invitato alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro autonomo di natura occasionate o coordinata e continuativa.

6. Nelle procedure comparative realizzate con invito, secondo quanto previsto dal precedente art. 5, comma 3, la selezione è effettuata sulla base dei medesimi criteri indicati nel precedente comma l.

Art. 7

Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di pro¬cedura comparativa

1. In deroga a quanto previsto dall’art. 5, il dirigente competen¬te può conferire gli incarichi in via diretta, senza l’esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:

a) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui al precedente art. 6, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall’avviso di selezione o dalla lettera

di invito; . .; ,

b) in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati, quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione dei programmi di attività, degli obiettivi e dei progetti specifici e determinati dall’ente, che richiedono l’esecuzione di prestazioni professionali par¬ticolarmente qualificate in tempi ristretti, non consentano l’utile e tempestivo esperimento di procedure comparative di selezione;

c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o cul¬turale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d’opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che uno solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto.

Art. 8

Liste di accreditamento di esperti

l. L’ente può istituire una o più liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali e di esperienza minimi da essa stabiliti, eventualmente suddivise per tipologie di settori di attività. Le liste sono aggiornate almeno annualmente.

2. Il dirigente competente, ricorre alle liste di accreditamento, nei casi indicati nell’art. 7, per invitare alle procedure compa¬rative di selezione un numero di soggetti almeno sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto e comunque non inferiore a tre.

3. Per la predisposizione delle liste, l’ente pubblicizza, con perio¬dicità annuale, un apposito avviso pubblico con la indicazione dei requisiti professionali che devono essere posseduti dai soggetti interessati.

4. La iscrizione nelle liste avviene automaticamente e in ordine alfabetico dei candidati.

Art. 9

Disciplinare di incarico

1. Il dirigente formalizza l’incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.

2. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, contiene i seguenti elementi:

a) le generalità del contraente;

b) la precisazione della natura della collaborazione di lavoro autonomo, occasiona1e o coordinata e continuativa;

c) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata del¬l’incarico;

d) il luogo in cui viene svolta la collaborazione;

e) l’oggetto della prestazione professionale, secondo le indicazioni del programma o progetto che viene allegato al contratto;

f) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;

g) l’ammontare del compenso per la collaborazione e gli eventuali rimborsi spese nonché le modalità per la relativa liquidazione; Il) le modalità di pagamento del corrispettivo;

h) la specifica accettazione delle disposizioni dci presente regola¬mento; la determinazione delle penali pecuniarie e le modalità della loro applicazione;

la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;

k) il foro competente in caso di controversie.

3. Il compenso della collaborazione è calcolato in correlazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità deUa prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l’ente. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell’oggetto dell’incarico. La corresponsione av¬viene di norma al termine dello svolgimento dell’incarico, salvo diversa pattuizione del disciplinare in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell’attività oggetto dell’incarico. In ogni caso, il collaboratore è tenuto alla presentazione di una relazione finale. illustrativa delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti.

Art. 10

Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico

l. Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svol¬gimento dell’incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.

2. Il dirigente competente accerta, altresì, il buon esito dell’in¬carico, mediante riscontro delle attività svolte dall’incaricato e dei risultati ottenuti.

3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risul¬tati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.

4. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Art. 11

Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa

l. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collabora¬zione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 409, n. 3, c.p.c., nel rispetto della disciplina del presente regolamento, quando le prestazioni d’opera intellettuale e i risultati richiesti al collabora¬tore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del dirigente competente.

2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinate di incarico e dal dirigente competente.

3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanza dell’ente.

4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario pre¬determinato; la sua attività può essere esercitata presso le sedi dell’amministrazione, secondo le direttive impartite dal dirigente competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali al¬l’espletamento dell’incarico.

5. Gli eventuali obblighi di iscrizione alla gestione separata Inps di cui alla legge n. 335/1995, e s.m.i., sono a carico del collabora¬tore, che è tenuto a darne idonea comunicazione all’amministra-zione. Gli eventuali obblighi di iscrizione all’Inail sono a carico dell’amministrazione, che t: tenuta a darne idonea comunicazione al collaboratore. Il collaboratore è altresì tenuto a dare idonea certificazione delle deduzioni eventualmente spettanti nonché degli altri dati ritenuti necessari.

6. I diritti e i doveri del committente e del collaboratore, le mo¬dalità di svolgimento delle prestazioni, i casi di sospensione e di estinzione del rapporto di collaborazione sono disciplinati dalla determinazione dirigenziale e da! disciplinare d’incarico, i quali sono formulati sulla base di schemi tipo da realizzarsi e aggiornarsi a cura del Settore/Servizio …

Art. 12

Pubblicizzazione degli incarichi

l. L’amministrazione rende noti tutti gli incarichi conferiti mediante formazione e pubblicizzazione almeno semestrale di elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa.

2. Gli elenchi, messi a disposizione per via telematica, contengono per ogni incarico i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l’oggetto, la durata e il compenso.

Art. 13

Registro degli incarichi

l. Anche ai fini di cui al precedente art. 12, è istituito il registro

degli incarichi, nel quale devono essere annotati tutti gli incarichi conferiti dall’amministrazione, a qualsiasi titolo effettuati e con qualsiasi modalità.

2. Nel registro sono riportati tutti gli elementi di cui al comma 2 del precedente art. 12 e può essere suddiviso in tipologie.

3. Il registro è gestito dal Settore/Servizio … , il quale:

a) cura la formazione, la tenuta e l’aggiornamento del registro;

b) fornisce le informazioni necessarie agli uffici competenti per la predisposizione delle Determinazioni e i Disciplinari d’incarico;

c) garantisce le forme di pubblicità.