ACCESSO E PUBBLICITA’ EMAIL ISTITUZIONALI – SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N. 1113/2015

email istituzionale

 

 

 

 

 

1.- La questione posta all’esame della Sezione attiene alla legittimità del rifiuto di accesso opposto dall’Istituto Nazionale di Astrofisica in relazione al contenuto di una e-mail che un soggetto ha indirizzato al Presidente dell’Istituto al fine di segnalare alcuni episodi relativi all’attività lavorativa svolta dalla parte appellata.

2.- Con un primo motivo l’appellante deduce l’inammissibilità del ricorso di primo grado per tardività, in quanto la ricorrente non avrebbe impugnato la nota del 13 dicembre 2014, con la quale l’amministrazione aveva rigettato l’istanza di accesso. In particolare, l’appellante rileva che il successivo diniego di accesso del 15 gennaio 2014 sarebbe un atto meramente confermativo del precedente e in quanto tale inidoneo a consentire la riapertura dei termini.

Il motivo non è fondato.

L’art. 116 cod. proc. amm. dispone che «Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi, nonché per la tutela del diritto di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all’amministrazione e ad almeno un controinteressato».

La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha già avuto modo di affermare che «il termine previsto dalla normativa per la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale avverso le determinazioni dell’amministrazione sull’istanza di accesso, stabilito dall’art. 116 c. proc. amm., come già prima dall’art. 25, l. n. 241 del 1990, in trenta giorni dalla conoscenza del diniego o dalla formazione del silenzio significativo, è a pena di decadenza: di conseguenza, la mancata impugnazione del diniego nel termine non consente la reiterabilità dell’istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego laddove a questo possa riconoscersi carattere meramente confermativo del primo; viceversa, quando il cittadino reiteri l’istanza di accesso in presenza di fatti nuovi non rappresentati nell’istanza originaria o prospetti in modo diverso la posizione legittimante all’accesso ovvero l’amministrazione proceda autonomamente ad una nuova valutazione della situazione, è certamente ammissibile l’impugnazione del successivo diniego, perché a questo non può attribuirsi carattere meramente confermativo del primo» (Cons. Stato, sez. VI, 4 ottobre 2013, n. 4912; si veda anche Cons. Stato, sez. VI, 7 giugno 2006, n. 3431).

Nel caso di specie, l’amministrazione, con la nota del 13 dicembre 2014, ha fatto riferimento, per la prima volta, alla missiva di cui all’allegato 5 di cui non ha però consentito l’integrale visione comprensiva del nominativo del mittente. A fronte di tale nota la parte ha pertanto formulato una nuova richiesta di accesso in data 16 dicembre 2013 alla quale l’Istituto ha risposto con l’atto impugnato.

È evidente, pertanto, che si è in presenza dei presupposti – novità degli elementi prospettati cui si unisce anche una risposta espressa da parte dell’amministrazione – che la giurisprudenza amministrativa, sopra riportata, ha individuato al fine di ritenere ammissibile la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso il nuovo atto di rigetto della richiesta di accesso.

3.- Con il secondo motivo si deduce l’erroneità della sentenza per avere consentito l’accesso al contenuto di una corrispondenza privata come risulterebbe dalle circostanza che l’e-mail: i) sarebbe stata inviata all’indirizzo personale del Presidente e all’indirizzo istituzionale ad accesso esclusivo del Presidente stesso; ii) non sarebbe stata protocollata; iii) avrebbe un “tono confidenziale”.

Con il terzo motivo, connesso a quello appena esposto, si rileva come non si tratterebbero di un documento amministrativo suscettibile di accesso, non trattandosi di atti concernenti attività di interesse pubblico.

I motivi non sono fondati.

L’art. 22, lettera d), della legge n. 241 del 1990 prevede che per «documento amministrativo» si intende «ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale».

L’art. 24, comma 7, della stessa legge dispone che «deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici». La norma aggiunge che nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e, in presenza di situazioni giuridiche di pari rango, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Nel caso di specie entrambe le norme, contrariamente a questo sostenuto dalla difesa dell’amministrazione appellante, sono state violate.

In relazione alla natura di documento, il contenuto dell’e-mail non può ritenersi corrispondenza privata in quanto il Presidente ha provveduto a rendere edotti gli uffici dell’amministrazione dell’esistenza di tale informativa. Così facendo ha reso egli stesso di rilevanza pubblica il documento. Non è un caso che la parte privata è venuta a conoscenza dell’esistenza dell’e-mail perché il responsabile del procedimento, nell’atto di diniego dell’accesso, ha fatto ad essa riferimento mediante il rinvio all’«allegato 5». Si trattava dunque di un documento ormai detenuto dall’amministrazione. La tesi dell’appellante sarebbe stata corretta se il Presidente avesse mantenuto in “forma privata” la corrispondenza ricevuta, assegnandole valenza non rilevante ai fini dell’attività istituzionale dell’ente.

In definitiva, deve ritenersi che, per le ragioni esposte, la particolarità della fattispecie concreta assegna valenza di documento all’e-mail inviata al Presidente dell’Istituto.

In relazione alla esigenza di tutela della riservatezza dell’autore dell’e-mail, la parte appellata ha dimostrato che la conoscenza del suo contenuto e del nome del mittente è necessaria ai fini sia della difesa nell’ambito del giudizio relativo al conferimento dell’incarico sia, soprattutto, per potere agire in giudizio ai fini della tutela del proprio onore e della propria reputazione professionale.

4.- La particolare natura della controversia e la sua specificità, in assenza di precedenti giurisprudenziali rilevanti, giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese anche del presente grado di giudizio.

Gestione dati personali dei dipendenti

L’introduzione massiccia delle tecnologie informatiche in azienda ha
reso necessaria una regolamentazione dell’utilizzo interno e verso
l’esterno. Le imprese sono molto attente a rispettare le direttive in
materia di privacy e trattamento dei dati personali di clienti e
partner, ma trascurano spesso di definire analoghe policy sui dati dei
dipendenti, rischiando così di incorrere in situazioni anomale e in
sanzioni.
Dati personali dei dipendenti: normativa e principi
Oltre al Codice della Privacy, a livello europeo, i principi da seguire per il trattamento dei dati personali degli impiegati si basano sui documenti del “Gruppo di lavoro art. 29” istituito dalla Direttiva 95/46/CE. Oltre al principio di segretezza – secondo cui l’azienda non può per alcun
motivo accedere ai file personali di un dipendente anche se questi sono
archiviati sul computer aziendale – sussistono altri principi inderogabili.
Tra questi, il principio di finalità: i dati personali dei dipendenti devono
essere raccolti per finalità che abbiano carattere di legittimità e che siano
esplicite e specifiche; il principio di trasparenza: obbligo di rendere noti
quali dati personali l’azienda conserva e a quale scopo, consentendone
comunque ai lavoratori l’accesso. A seguire: principio di legittimità
riferita ai dati raccolti; di proporzionalità: i dati non possono essere
eccedenti rispetto agli scopi per cui vengono raccolti e conservati.
Altri principi fondamentali sono: accuratezza e conservazione dei dati: le
informazioni devono essere precise e aggiornate quando necessario; il
principio di sicurezza: i dati sono un bene sensibile e come tale vanno
gestiti in totale sicurezza per evitarne la divulgazione e l’accesso ai non
autorizzati. Infine, il principio di capacità e correttezza del personale
incaricato: i dati personali devono essere raccolti e custoditi da personale
formato appositamente a questo scopo.
Controllo dei dipendenti
Il controllo informatico dei dipendenti deve essere esercitato nella
massima trasparenza, senza che i controllati ne abbiano contezza. Si
attua solo se non è possibile ottenere i medesimi risultati con metodi
tradizionali di sorveglianza, e il trattamento dei dati deve essere equo
(non devono essere la “parte debole” del rapporto con il datore di lavoro!)
e adeguato alle preoccupazioni a cui si cerca di dare una risposta: in
pratica, non si possono intraprendere azioni di controllo dei dati per fatti
di poco conto o di scarsa importanza per l’azienda.
Per quanto concerne il controllo della email dei dipendenti e dell’uso
di Internet, il Garante Privacy ha elaborato un’apposita delibera, basata
sul principio di necessità: è necessario impostare i software
informatici in modo che l’utilizzo dei dati personali sia ridotto al minimo,
privilegiando dati anonimi o ricollegabili al proprietario solo se
necessario. Il lavoratore deve essere informato del trattamento dei propri
dati, e deve conoscere i modi di utilizzo degli strumenti tecnologici e le
metodologie di controllo adottate.
di Filippo Davide Martucci – pmi.it

PUBBLICAZIONE DEI DATI DEI DIPENDENTI E GESTIONE DEL SITO INTERNET

Le linee guida – che dopo essere state sottoposte a una consultazione generale sono

state pubblicate sulla «Gazzetta Ufficiale» 64 del 19 marzo – affrontano diversi

aspetti della diffusione online di documenti pubblici, con la consapevolezza che i vari

interventi legislativi succedutisi nel tempo hanno introdotto una «forte

frammentazione della disciplina». Il presupposto da cui partire è che possono essere

messi sulla rete atti contenenti dati personali solo se c’è una legge o un regolamento

che lo prevede, fermo restando il divieto di pubblicazione dei dati sulla salute. Per

esempio, una sicura copertura legislativa è data dal programma triennale sulla

trasparenza. In particolare, dalle linee guida predisposte in tal senso dalla Civit. Le

pubbliche amministrazioni possono anche valutare di andare oltre le indicazioni della

Civit, ma in questo caso devono motivare adeguatamente la scelta nell’ambito del

programma triennale. E comunque, devono sempre tenere presenti i principi di

necessità, proporzionalità e pertinenza dei dati pubblicati. Più nel dettaglio e

limitandosi ad alcuni esempi, possono finire su internet informazioni sulle retribuzioni

dei dipendenti pubblici o sulla loro produttività (ma non, per esempio, notizie

particolari sui cedolini dello stipendio, su aspetti particolari della dichiarazione dei

redditi, sugli orari di entrata e uscita, sul domicilio privato). Possono, altresì, essere

messi online i curricula di dirigenti, segretari comunali e provinciali, ma non in maniera

integrale: vanno, infatti, omessi i dati strettamente personali non pertinenti con le

finalità della trasparenza. Via libera anche alla pubblicazione online, senza vincoli, dei

risultati delle prove di concorso e delle graduatorie fmali. È anche possibile pubblicare

altre informazioni, ma che devono essere accessibili, attraverso password o altri

filtri, solo a chi ha partecipato al concorso. Si pensi, per esempio, ai verbali o a

eventuali titoli di precedenza o preferenza accordati ad alcuni candidati. Il garante ha

inoltre raccomandato che tutte le informazioni siano rintracciabili attraverso

modalità di accesso interne al sito su cui vengono pubblicate, piuttosto che mediante

motori di ricerca esterni. E questo per evitare che i dati personali finiscano per

essere decontestualizzati e anche una volta diventati vecchi continuino a circolare per

internet, non garantendo il diritto all’oblio degli interessati. Altra raccomandazione è

che le informazioni stiano in rete per periodi ben precisi, che, laddove non siano

espressamente indicati da disposizioni di legge, devono essere le stesse pubbliche

amministrazioni a individuare.

Il Sole 24 Ore – Cherchi Antonello