COSA È UNA VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI (DATA BREACH)?
Una violazione di sicurezza che comporta – accidentalmente o in modo illecito – la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
Una violazione dei dati personali può compromettere la riservatezza, l’integrità o la disponibilità di dati personali.
Alcuni possibili esempi:
– l’accesso o l’acquisizione dei dati da parte di terzi non autorizzati;
– il furto o la perdita di dispositivi informatici contenenti dati personali;
– la deliberata alterazione di dati personali;
– l’impossibilità di accedere ai dati per cause accidentali o per attacchi esterni, virus, malware, ecc.;
– la perdita o la distruzione di dati personali a causa di incidenti, eventi avversi, incendi o altre calamità;
– la divulgazione non autorizzata dei dati personali.
COSA FARE IN CASO DI VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI?
Considerato che l’art. 15, comma 4 del CCNQ 4 dicembre 2017 individua nei dirigenti sindacali di cui all’art. 3, comma 1, del medesimo CCNQ i soggetti che possono fruire dei permessi sindacali non retribuiti, e tenuto conto delle finalità per le quali tali permessi possono essere richiesti – partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale -, si ritiene che i permessi sindacali non retribuiti, al pari di quelli retribuiti, possano essere fruiti, oltre che a giorni (in misura non inferiore ad otto giorni l’anno, cumulabili anche trimestralmente), anche in ore.
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