
La Corte di Cassazione ha confermato un licenziamento disciplinare, stabilendo che la modifica della composizione dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD) nel corso del tempo non invalida la sanzione, purché sia garantito il principio di terzietà. Ha inoltre ritenuto legittima la riapertura del procedimento disciplinare dopo una condanna penale, anche in possesso del solo dispositivo della sentenza, se il diritto di difesa del dipendente viene rispettato. La Corte afferma un principio di notevole importanza pratica: “il carattere imperativo delle norme sulla competenza dell’UPD (art. 55-bis D.Lgs. 165/2001) si riferisce al principio di terzietà, l’UPD deve essere un organo distinto dalla struttura in cui il dipendente opera”. Tuttavia, la specifica composizione dell’UPD rientra nell’autonomia organizzativa dell’amministrazione. Di conseguenza, è del tutto legittimo che un ente modifichi nel tempo l’assetto di tale ufficio, anche durante lo svolgimento di un procedimento. Ciò che conta è che l’organo che irroga la sanzione sia, al momento della decisione, quello competente secondo le regole organizzative in vigore e che rispetti il principio di terzietà. La Corte ha anche specificato che la presenza di membri esterni all’ente non è vietata, anzi, può rafforzare l’indipendenza dell’organo, a tutto vantaggio del dipendente.