
La Corte di Cassazione, ha rammentato che il dovere della pubblica amministrazione di riattivare il procedimento disciplinare all’esito del processo penale decorre solo a partire dal momento in cui sia certa la definitività della pronunzia penale, anche ai fini civili, quando la parte civile coincide con l’amministrazione titolare del potere disciplinare. Infatti, in tale evenienza, in cui il giudicato opera proprio nei riguardi del datore di lavoro, parte interessata agli effetti disciplinari di esso, l’esito dell’impugnazione può influire anche sull’accertamento dell’entità del danno.