PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE 2026: CALCOLO DEI LIMITI DI SPESA DI PERSONALE, COSTITUZIONE DEI FONDI E INCREMENTO IN DEROGA DEL SALARIO ACCESSORIO

PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE 2026: CALCOLO DEI LIMITI DI SPESA DI PERSONALE, COSTITUZIONE DEI FONDI E INCREMENTO IN DEROGA DEL SALARIO ACCESSORIO

Contattaci per maggiori informazioni:

← Precedente

Grazie per la risposta. ✨

L’oggettiva antisindacalità di una condotta, solo se vi sia reale lesione di prerogative o della libertà sindacale – Corte di Cassazione Ordinanza 787 del 14/1/2026 e Ordinanza 789 del 14/1/2026

L'oggettiva antisindacalità di una condotta, solo se vi sia reale lesione di prerogative o della libertà sindacale - Corte di Cassazione Ordinanza 787 del 14/1/2026 e Ordinanza 789 del 14/1/2026

La violazione da parte del datore di lavoro di norme legali o collettive riguardanti l’informazione ed il confronto in sede sindacale può far presumere l’antisindacalità della condotta datoriale. Tuttavia, per la Corte l’antisindacalità non sussiste ove si accerti che gli interessi alla partecipazione tutelati da tali disposizioni, in ragione di giustificate contingenze, siano stati in concreto assicurati, anche attraverso forme atipiche ed estemporanee (messaggistica istantanea) che, seppure formalmente non rispettose di quei disposti, siano oggettivamente idonee, in considerazione della situazione di fatto esistente, ad assicurarne, nell’ambito del possibile, gli scopi. Nel rigettare il ricorso dell’organizzazione sindacale, la Cassazione ha rilevato che quella che rileva è l’oggettiva antisindacalità di una condotta, nel senso che “solo se vi sia reale lesione – nelle condizioni date in punto di fatto – di prerogative o della libertà sindacale, può aversi il rimedio repressivo di cui all’art. 28 della legge n. 300 del 1970”. Il tema, dunque, – si legge nella pronuncia – non è quello dell’intenzionalità soggettiva, che notoriamente non rileva, ma “della logica di un’aderenza alla reale lesione degli interessi collettivi, quello della necessità di un oggettivo contrasto della condotta datoriale rispetto ad essi. Contrasto che non si misura sulla formale violazione di certe previsioni normative o della contrattazione collettiva, ma, in concreto, nell’essersi realizzata la lesione degli interessi che sono da esse tutelati, sulla base di una valutazione che deve tenere conto delle condizioni oggettive in cui l’asserito vulnus si sarebbe realizzato”. Ne discende che, come si è sopra anticipato, la violazione di disposizioni di legge o della contrattazione può senz’altro far presumere l’antisindacalità, ma se in concreto risulti dimostrato che sono stati raggiunti tutti i fini propri della normativa, non è necessario assumere alcun rimedio.

Link: https://www.aranagenzia.it/download/sezione-lavoro-ordinanza-787-del-14-1-2026-e-ordinanza-789-del-14-1-2026-impiego-pubblico-relazioni-sindacali-effettivita-trattativa-sindacale-informazione-e-confronto/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni