
La Corte sottolinea che l’art. 30, co. 2-bis, del D.Lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche, prima di procedere ai concorsi sui posti vacanti, devono dare corso alla mobilità prioritariamente per i dipendenti provenienti da altre amministrazioni in posizione di comando o fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento. Tale norma va interpretata in senso stretto e non applicabile all’assegnazione temporanea per esigenze familiari.
Rispondi