Compensi avvocati interni ad enti pubblici – Corte di Cassazione Ordinanza 6878 del 14/3/2025

Compensi avvocati interni ad enti pubblici - Corte di Cassazione Ordinanza 6878 del 14/3/2025

E’ stato affermato che in materia di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 17 T.U.I.R. non sono qualificabili come “arretrati” – soggetti a tassazione separata – gli emolumenti per i quali il ritardo nella loro corresponsione, avvenuta nell’anno successivo a quello di riferimento, sia fisiologico alla natura del rapporto dal quale originano, essendo la necessaria conseguenza dell’espletamento di particolari procedure per la loro quantificazione ed effettiva liquidazione (cfr. Cass. V n. 3581/2020). Punto di intersezione non è quindi il passaggio all’anno successivo, quanto la “fisiologia” del ritardo, in ragione delle procedure necessarie alla liquidazione. Non può essere considerato fisiologico il ritardo per i compensi degli avvocati interni ad Enti pubblici di varia sorta, con rapporto di lavoro contrattualizzato, in cui la procedura di liquidazione dei compensi variabili (c.d. “propine”, mutuando la terminologia dell’Avvocatura di Stato) è soggetta alla redazione di notule, di visti interni e di liquidazione da parte dell’Ufficio personale, una volta che il singolo contenzioso sia definito e si possano quantificare le spese rifuse e gli esiti raggiunti.

Link: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/corte-di-cassazione/15504-sezione-lavoro-ordinanza-6878-del-1432025-impiego-pubblico–funzioni-centrali–compensi-avvocati-interni-ad-enti-pubblici.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

Rispondi