
Il conferimento di un incarico dirigenziale a termine a dipendenti della medesima Amministrazione si innesta su un rapporto di lavoro subordinato (non dirigenziale) già esistente e, in quanto equiparabile all’ipotesi della reggenza, o dell’esercizio di mansioni superiori, non determina la costituzione di un rapporto dirigenziale a termine assimilabile a quello con i soggetti non appartenenti ai ruoli dirigenziali della P.A. ex art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001. Pertanto, non trova applicazione la disciplina nazionale ed eurounitaria sui contratti a termine, né è ravvisabile fattispecie di abusiva reiterazione di contratti a termine.