Certificazioni mediche fittizie – Sciopero occulto – Responsabilità delle OO.SS. – Legittimità delle sanzioni irrogate alle medesime dalla Commissione di Garanzia – Corte di Cassazione Sentenza 13181/2024

Certificazioni mediche fittizie - Sciopero occulto - Responsabilità delle OO.SS. - Legittimità delle sanzioni irrogate alle medesime dalla Commissione di Garanzia - Corte di Cassazione Sentenza 13181/2024

Nell’ambito dei servizi pubblici essenziali, costituisce sciopero, come tale soggetto alla disciplina di cui alla legge n. 146 del 1990, l’astensione dal lavoro che si realizzi, a fini di rivendicazione collettiva, mediante presentazione di certificazioni mediche che, secondo l’accertamento del giudice del merito, risultino fittizie e finalizzate a giustificare solo formalmente la mancata presentazione al lavoro, senza reale fondamento in un sottostante stato patologico, ma in realtà siano da collegare ad uno stato di agitazione volto all’astensione collettiva dal lavoro nella sostanza proclamato dalle OO.SS. in modo ‘occulto’ ”. Così si è espressa la Suprema Corte nel confermare le sanzioni, irrogate tramite taglio dei contributi associativi alle OO.SS. promotrici ritenute responsabili della preordinata e anomala astensione collettiva, in violazione delle disposizioni normative sull’esercizio del diritto di sciopero, concretizzatasi nelle massicce assenze di ben 767 lavoratori della Polizia Locale del Comune di Roma nella notte di Capodanno tra il 31.12.2014 ed il 1.1.2015. Già la Corte di Appello aveva raffrontato a livello statistico l’incremento delle assenze rispetto agli anni precedenti; un aumento quintuplicato per la malattia e duplicato per i permessi che, a prescindere dalla verifica dei singoli casi, di per sé giustificava, in assenza di picchi epidemici, la natura “fittizia” dell’assenza dal posto di lavoro. “L’eclatanza del dato statistico (più che quintuplicarsi delle malattie rispetto agli anni precedenti), esclude che il ragionamento sia in sé implausibile e ciò appare di evidenza inoppugnabile”. Quanto alla responsabilità delle OO.SS. per aver “organizzato e promosso” l’astensione collettiva dal lavoro, la Suprema Corte ha fatto proprie le deduzioni già riportate dalla Corte di Appello quali, tra le altre, “la mancata revoca dell’ invito ai lavoratori di astenersi dalla prestazione di lavoro su base volontaria,…..il verificarsi di un mero differimento delle assemblee già indette per la notte di Capodanno, …..il comunicato a firma congiunta del 30 dicembre con cui le Organizzazioni Sindacali preannunciavano “ulteriori forme di lotta per rendere più incisiva ed eclatante l’azione intrapresa”, ed altri elementi indiziari tali da desumere, in definitiva, “…l’esistenza di un indirizzo delle organizzazioni sindacali ai lavoratori “perché si astenessero dal prestare la propria opera nella notte del 31 dicembre” comprovato da un ” impianto indiziario che muove da fatti precisi, assunti nella loro oggettività o ricostruiti in modo non implausibile, tra loro convergenti e muniti di indubbie caratteristiche di “gravità” nel manifestare l’intento di protesta.”

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/corte-di-cassazione/14857-2024-05-28-14-46-41.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

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