Incentivi tecnici ex art. 113, comma 2, del Dlgs 50/2016 e art. 45 del Dlgs 36/2023 – Corte dei Conti Toscana delibera 03.2024

Incentivi tecnici ex art. 113, comma 2, del Dlgs 50/2016 e art. 45 del Dlgs 36/2023 - Corte dei Conti Toscana delibera 03.2024

Il Consiglio delle Autonomie Locali ha formulato i seguenti quesiti: “1) se sia incentivabile, ai sensi dell’ex. art. 113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 il personale che abbia svolto le attività soggette ad incentivazione con decorrenza a far data dal 19 aprile 2016; 2) se, in caso di risposta positiva, tali incentivi siano esclusi dai vincoli riferibili al trattamento accessorio del fondo del personale del comparto; 3) se sia possibile incentivare il personale dipendente non appartenente alla famiglia professionale relativa ai profili professionali “tecnici” sia ai sensi dell’art. 113, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 che dell’articolo 45 del D.lgs. n. 36/2023 che ha disposto la nuova regolamentazione in materia di incentivi tecnici individuando le attività incentivabili con rinvio all’allegato I.10 (il citato Decreto ha approvato il nuovo Codice dei Contratti Pubblici ed abrogato la previgente disciplina che comunque risulta sempre applicabile ai contratti affidati sotto la vigenza del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.); 4) se, in caso di risposta positiva, siano incentivabili specifiche attività quali quelle attinenti” Con riferimento al primo quesito il Collegio da risposta positiva, in conformità con la giurisprudenza contabile e la normativa vigente, infatti, l’art. 5, comma 10, del D.L. n. 121/2021, convertito con modificazioni dalla legge di conversione n. 156 del 09/11/2021, ha disposto che il regolamento di cui all’articolo 113, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, trovi applicazione agli appalti di lavori, servizi e forniture le cui procedure di gara sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016 anche se eseguiti prima dell’entrata in vigore del predetto regolamento.

La Sezione delle Autonomie, aderendo al dato normativo, con la delibera n. 16/SEZAUT/2021/QMIG, ha previsto che, sulla base del principio di elaborazione giurisprudenziale “tempus regit actionem”, “ove una amministrazione locale abbia omesso di adottare, in esecuzione della disciplina normativa di riferimento vigente ratione temporis (legge n. 109/1994; d.lgs. n. 163/2006; d.lgs. n. 50/2016), il regolamento funzionale alla distribuzione degli incentivi per la progettazione realizzata sotto la vigenza di quella normativa medesima, detto regolamento potrà essere adottato ex post, nel rispetto dei limiti e parametri che la norma del tempo imponeva, a condizione che le somme relative agli incentivi alla progettazione siano state accantonate ed afferiscano a lavori banditi in vigenza della suddetta normativa del tempo. Al secondo quesito il Collegio da risposta negativa. Le stesse delibere della Sezione delle Autonomie n. 7/2017 e n. 24/2017, prevedevano che gli incentivi tecnici previsti dal comma 2 dell’art. 113 cit., sino alla modifica apportata dalla legge n.205/2017, (che ha introdotto il citato comma 5 bis all’art. 113), erano da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all’articolo 1, comma 236, l. n. 208/2015. Con riferimento al terzo quesito il Collegio, esprime valutazione positiva nel senso che l’incentivo è erogabile al personale dipendente che svolge funzioni tecniche, anche in termini di collaborazione, indipendentemente dal profilo amministrativo o tecnico degli stessi. Inoltre le disposizioni vigenti, inoltre, prevedono espressamente la possibilità di ripartire gli incentivi tecnici anche tra i “collaboratori” del RUP o dei soggetti che svolgono funzioni tecniche, senza specificarne il profilo tecnico o amministrativo. Infine con riferimento al quarto quesito (articolato in più punti) considerando che l’elencazione delle attività incentivabili è da considerarsi tassativa e caratterizzata da una propria specificità (tecnica), il Collegio ritiene che tra le stesse non possono essere ricomprese “tutte quelle attività che non riguardano direttamente le procedure di affidamento ed esecuzione, come le attività finanziarie le quali, seppur necessarie al fine del buon esito della procedura, e comunque connotate da una certa tecnicità, hanno natura diversa”(Sezione di controllo Toscana deliberazione n. 196/2023/PAR). Pertanto, appare da escludere l’incentivazione di attività riferibili alla predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma biennale (adesso triennale) degli acquisti di beni e servizi in considerazione della mancanza di una diretta connessione con la singola procedura contrattuale. Quanto all’attività di collaborazione di supporto ai RUP o ai DEC per i lavori pubblici, per gli acquisti di beni e servizi e, dal 1° luglio 2023 (data di efficacia delle disposizioni del nuovo codice dei contratti e dunque anche dell’art. 45 e del relativo allegato I.10 sopra citati), per gli affidamenti diretti, le concessioni, i partenariati pubblico-privato, qualora fossero già state accantonate le risorse finalizzate all’incentivazione tecnica, il Collegio deve distinguere le singole fattispecie: Nessun dubbio circa la possibilità di incentivare i collaboratori amministrativi di supporto ai RUP o ai DEC, in quanto espressamente previsto dalle norme (nel momento in cui svolgono attività tecniche). Inoltre in siffatto contesto normativo e alla luce degli elementi tratti dalla relazione illustrativa del Consiglio di Stato, per la Corte è possibile affermare che il partenariato -pubblico privato, definito secondo i criteri previsti dal comma 1 dell’art. 174 del D.lgs. 36/2023 e realizzato tra un ente concedente, come definito dal comma 2, con i requisiti previsti dal comma 5 dello stesso art. 174, è un’operazione economica nella quale può essere prevista l’applicazione degli incentivi per le funzioni tecniche, sempre che le attività svolte siano quelle previste dall’all. I.10 del D.lgs. 36/2023 e gli incentivi siano “a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti”, come prescritto dal comma 1 dell’art. 45”).

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/corte-dei-conti/14789-sezione-regionale-di-controllo-per-la-toscana-deliberazione-32024par-incentivi-tecnici-ex-art-113-comma-2-del-dlgs-502016-e-art-45-del-dlgs-362023.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

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