
Un Ente chiede se le somme destinate al finanziamento del welfare provenienti dal fondo risorse decentrate siano o meno da includere nel tetto del salario accessorio e se, in tale ambito, assuma un rilievo il fatto che le stesse erano già previste nello stesso oppure derivano da aumenti disposti in applicazione del CCNL. L’art. 82, comma 2, del CCNL 16/11/2022 (Contratto collettivo nazionale di lavoro 16/11/2022 relativo al personale del comparto funzioni locali – Triennio 2019-2021) stabilisce che gli oneri per la concessione dei benefici del welfare integrativo «sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme, nonché mediante utilizzo di quota parte del Fondo di cui all’art. 79, nel limite definito in sede di contrattazione integrativa.
Tra le risorse del Fondo sono prioritariamente utilizzate, anche in deroga al limite di cui al precedente periodo, quelle di cui all’art. 67, comma 3, lettera b) del CCNL del comparto Funzioni locali sottoscritto il 21 maggio 2018». La disposizione in parola, dunque, ha innovato la disciplina del precedente art. 72 del CCNL delle Funzioni Locali del 21/05/2018, secondo cui gli oneri per la concessione al personale di benefici di natura assistenziale e sociale potevano trovare copertura unicamente «nei limiti delle disponibilità già stanziate dagli enti, ai sensi delle vigenti disposizioni, anche per finalità assistenziali nell’ambito di strumenti a carattere mutualistico, anche già utilizzati dagli enti stessi». L’art. 82 CCNL consente ora che gli oneri per il welfare integrativo siano sostenuti anche mediante l’utilizzo di quota parte del Fondo risorse decentrate, nel limite definito in sede di contrattazione integrativa (e dunque senza possibilità di variazioni in sede applicativa) e nel rispetto dei vincoli di destinazione di cui all’art. 80 CCNL. Passando al quesito inerente all’assoggettabilità delle spese per le misure di welfare integrativo al limite del trattamento economico accessorio fissato dall’art. 23, comma 2, d.lgs. 75/2017 («a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016»), si osserva quanto segue. Le Sezioni regionali di controllo di questa Corte hanno precisato che non rientrano nel limite sopra citato quelle erogazioni che sono prive di finalità retributiva e che assolvono ad una funzione contributivo-previdenziale o assistenziale. Ne segue, secondo gli orientamenti giuscontabili maturati sulla questione, ai quali la Sezione piemontese ritiene di aderire (deliberazioni SRCVEN/503/2017/PAR, SRCLIG/61/2023/PAR e SRCLIG 27/2019/PAR, SRCLOM/174/2023/PAR), che le misure di welfare integrativo di cui all’art. 82 CCNL, benché finanziate dal Fondo risorse decentrate, non sono assoggettate al limite di cui all’art. 23, comma 2, D.lgs. 75/2017, bensì alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti dal medesimo art. 82 CCNL.