LA DIFFERENZA IN ECCESSO RISPETTO IL LIMITE MASSIMO DELL’INDENNITA’ DI POSIZIONE VA RESTITUITA – CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 27514/2022

LA DIFFERENZA IN ECCESSO RISPETTO IL LIMITE MASISMO DELL'INDENNITA' DI POSIZIONE VA RESTITUITA - CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 27514/2022

La Suprema Corte con l’ordinanza in oggetto ha dichiarato il diritto in capo alla Pubblica Amministrazione alla restituzione dell’importo dell’indennità di posizione corrisposta a un dirigente di un ente locale in misura eccedente l’importo minimo inderogabile previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. I giudici di appello hanno ritenuto che la misura della retribuzione di posizione fosse stata concordata tra le parti in contrasto con i limiti previsti dal contratto collettivo di comparto e che nella specie, non sussistessero le condizioni per superare il limite massimo della retribuzione di posizione, come consentito agli eventi una struttura organizzativa complessa. La Corte di Cassazione ha precisato che “nell’impiego pubblico contrattualizzato, ove difettino specifiche disposizioni derogatorie della regola generale, deve essere escluso in radice il potere unilaterale del datore di lavoro di discostarsi, nella disciplina del singolo rapporto di impiego, dall’assetto definito in sede di contrattazione collettiva, perché il superamento dello statuto pubblicistico è stato realizzato dal legislatore ordinario attraverso un equilibrato dosaggio di fonti regolatrici (Corte Cost. n. 313/1996 e Corte Cost. n. 309/1997) che si incentra nel ruolo centrale della contrattazione collettiva”. Pertanto l’adozione da parte della PA di un atto negoziale di diritto privato di gestione del rapporto di lavoro, con il quale venga attribuito al lavoratore un determinato trattamento economico, non è sufficiente a costituire una posizione giuridica soggettiva in capo al lavoratore medesimo, giacché la misura economica deve trovare necessario fondamento nella contrattazione collettiva. La Corte ha altresì evidenziato che il datore di lavoro pubblico a differenza di quello privato, è tenuto a ripetere le somme corrisposte sine titulo e che per la particolare natura del rapporto nell’impiego pubblico tra contratto collettivo e contratto individuale, la restituzione non è subordinata alla previa dimostrazione di un errore riconoscibile non imputabile al datore di lavoro. Detti principi valgono altresì per il rapporto dirigenziale in quanto l’art. 24 del DLgs 165/01 stabilisce che “la retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità” ed escludeva pertanto che il trattamento accessorio potesse essere liberamente quantificato al momento della sottoscrizione del contratto individuale”.

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/corte-di-cassazione/14234-sezione-lavoro-ordinanza-n-275142022par-impiego-pubblico–funzioni-locali–camera-di-commercio-industria-artigianato-agricoltura–retribuzione-di-posizione–ccnl-regioni-enti-locali-area-dirigenza.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

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