
Relativamente alla corretta applicazione della disposizione contrattuale di cui all’art. 30, comma 2, del CCNL del 17 dicembre 2020 relativo alla dirigenza dell’area funzioni locali, dedicato alla “Differenziazione e variabilità della retribuzione di risultato” si rappresenta quanto segue.
Il comma 2 del citato articolo 30 recita testualmente “Nell’ambito di quanto previsto al comma 1, ai dirigenti che conseguano le valutazioni più elevate, in base al sistema di valutazione adottato dall’amministrazione, è attribuita una retribuzione di risultato con importo più elevato di almeno il 30%, rispetto al valore medio pro-capite delle risorse destinate alla retribuzione di risultato. Gli enti che abbiano dato attuazione alla disciplina di cui al comma 5 possono definire un minor valore percentuale, comunque non inferiore al 20%.”.
I successivi commi 3 e 4 precisano che “La misura percentuale di cui al comma 2 è definita in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 45, comma 1, lett. b) e di cui all’art. 66 (Contrattazione integrativa: materie), comma 1, lett. b).” e che “Nelle medesime sedi di contrattazione integrativa di cui al comma 3 è altresì definita una limitata quota massima di dirigenti valutati a cui viene attribuito il valore di retribuzione di risultato definito ai sensi del comma 3.”.
Il richiamato art. 45, rubricato “Contrattazione integrativa: materie”, al comma 1 lettera b), precisa, a sua volta, che tra le materie oggetto di contrattazione integrativa vi sono i “criteri per la determinazione della retribuzione di risultato, tenendo conto di quanto previsto dall’art. 30”.
Orbene, come si evince chiaramente dalle disposizioni contrattuali sopra citate, l’applicabilità della disposizione in esame è subordinata alla definizione, in sede di contrattazione integrativa, della misura percentuale di differenziazione e della limitata quota massima di dirigenti beneficiari. Si tratta, come espressamente previsto al comma 2, di una quota di quei dirigenti che conseguano la valutazione più elevata e tale quota nonché il conteggio di cui al comma 7 sono da riferirsi a tutti i dirigenti PTA in servizio presso le Aziende ed Enti del SSN di cui all’art. 63.
Per completezza di informazione si tenga conto che il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all’art. 45 e che soltanto le materie di cui all’art. 45, comma 1, lett. a), sono negoziate con cadenza annuale.